Compie il reato di accesso abusivo a un sistema informatico il finanziere che accede al sistema per motivi privati
Integra il reato previsto dall'articolo 615-ter, comma 2, numero 1, del codice penalela condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (cfr. sezioni Unite, 18 maggio 2017, Savarese). Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 8541/2019.
E poiché lo scopo della norma è quello di inibire "ingressi abusivi" nel sistema informatico, non assume rilievo ciò che l'agente ebbe a carpire indebitamente (se notizie riservate o altrimenti recuperabili), ma l'ingresso stesso, non sorretto da ragioni collegate al servizio (pubblico o privato) svolto: trattasi, infatti, di un reato di pericolo, che si concretizza ogniqualvolta l'ingresso abusivo riguardi un sistema informatico in cui sono contenute notizie riservate (nella specie, il reato è stato ravvisato nei confronti di un appartenente alla Guardia di finanza che abusivamente risultava essersi introdotto nel sistema Serpico, allo scopo di trarne elementi utili per una causa civile in cui era interessato).
Dopo le puntualizzazioni rese dalle sezioni Unite, con la sentenza 18 maggio 2017, Savarese, è principio consolidato quello in forza del quale integra la fattispecie criminosa aggravata di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni "ontologicamente" estranee o diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita (di recente, sezione VI, 6 dicembre 2017, Di Bella e altro).
Si è anzi puntualizzato che, in tema di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, i principi espressi, per il pubblico funzionario, dalla citata sentenza delle sezioni Unite, possono essere trasfusi anche al settore privato, nella parte in cui vengono in rilievo i doveri di fedeltà e lealtà del dipendente che connotano indubbiamente anche il rapporto di lavoro privatistico.
Pertanto è illecito e abusivo qualsiasi comportamento del dipendente che si ponga in contrasto con i suddetti doveri (sezione V, 29 novembre 2018, Landi di Chiavenna: per l'effetto il reato è stato ravvisato nei confronti di un dipendente di una banca che aveva ricevuto e girato sul proprio indirizzo di posta personale alcune mail contenenti informazioni bancarie riservate).
Fonte: Il Sole 24 Ore del 1° aprile 2019