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In data 11 luglio 2022 l’Ufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali italiana ha reso noto che la medesima Autorità ha adottato in data 7 luglio 2022 un provvedimento di urgenza nei confronti di Tik Tok col qual ha avvertito la piattaforma che è illecito utilizzare dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare ad essi pubblicità personalizzata senza un loro esplicito consenso.

Pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali il vademecum “Attenzione quando pubblichi immagini online” contenente alcuni pratici suggerimenti sulla pubblicazione di post e video su internet. L’Autorità ricorda che si possono pubblicare immagini di altre persone solo con il loro consenso. E inoltre suggerisce di non inserire nelle immagini tag con i nomi di altre persone, a meno che queste non siano d’accordo.

A tutti capita sovente di inoltrare qualche messaggio di testo, audio o video ricevuto tramite WhatsApp o altri social. C’è forse da preoccuparsi temendo di compiere un illecito o, addirittura, un reato? Sino a pochi anni fa, si temeva che una cosa riferita da una persona venisse poi divulgata ad altri da parte del pettegolo o della pettegola di turno. Oggi forse non è più così, perché quello che temiamo maggiormente è che un giudizio, una battuta, un messaggio audio o video o chissà cos’altro che abbiamo postato online venga poi “inoltrata” ad altri, magari divenendo di dominio pubblico.

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I social network possono sospendere gli account degli utenti no vax e rimuovere i contenuti che veicolano disinformazione sanitaria. Lo ha stabilito il Tribunale di Varese con l’ordinanza 1181/2022, che fa il punto sulla complessa questione del controllo delle piattaforme sui contenuti pubblicati dagli utenti.

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Nuova misura punitiva contro TikTok nel Regno Unito: il colosso cinese dei social media e della condivisione dei video online si è visto infatti comminare oggi una multa da 12,7 milioni di sterline dall'autorità d'Oltremanica per la protezione dei dati personali (Ico) in base all'accusa di non aver tutelato la privacy dei bambini secondo i paletti fissati dalla legge britannica.

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Rivelare i propri dati sensibili in pubblico non significa autorizzare chiunque a usarli a piacimento, pertanto Facebook non può usare indiscriminatamente le informazioni degli orientamenti sessuali di un utente per mandargli pubblicità personalizzata senza il suo consenso. Queste le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'UE nella decisione della Causa C-446/21.

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Il post sul profilo social in rete con dati altrui senza consenso è violazione della privacy. Con conseguente sanzione pecuniaria. Il garante della Romania ha contestato a una persona fisica la violazione di due articoli del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr): l'art. 5, che elenca i principi del trattamento, l'art. 6 sul consenso dell'interessato e l'art. 14 sull'informativa agli interessati. Ne ha dato notizia lo stesso Garante romeno con un comunicato del 30 luglio 2021.

Meta Inc., la società di Mark Zuckerberg proprietaria di Facebook, WhatsApp e Instagram, dovrà pagare la sanzione di quattro milioni di euro comminata nel 2019 dall'Autorità per la protezione dei dati personali della Repubblica di San Marino per la diffusione, ritenuta indebita, dei dati personali di circa 12.700 sammarinesi. L'azienda di Zuckerberg aveva fatto ricorso dinanzi al Tribunale e poi alla Corte d'Appello di San Marino, confidando nell'annullamento del provvedimento. Ricorso che è stato giudicato inammissibile dalla sentenza n° 3 del 25 gennaio 2023 del giudice di Appello di San Marino. La sanzione diventa quindi esecutiva.

Il Garante privacy ha sanzionato per 300mila euro la Rinascente S.p.A. per aver trattato in modo illecito dati personali di milioni di clienti nell'attività di marketing e profilazione mediante l’uso delle carte di fedeltà. L’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una cliente che, dopo un alterco con un’addetta dello store, si era vista annullare la fidelity card erogata anni addietro e attivarne una nuova, non richiesta, recante, nella parte relativa all’intestazione, dei riferimenti offensivi nei confronti della reclamante.

Ormai Facebook non sorprende più. Dopo i numerosi problemi legati alla diffusione di dati personali del social network, l’ennesima problematica che lo riguarda questa volta è sui gruppi dediti al cybercrime che stanno spopolando proprio su Facebook.

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