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Il fatto che due persone siano “amiche” su Facebook e abbiano pubblicato sullo stesso social delle fotografie che le ritraggono insieme non costituisce prova di una commensalità abituale. Così si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza 2849/2022 della settima sezione) recependo integralmente il ragionamento svolto dal Tar Sardegna.

Porta aperta alle class action e alle richieste danni contro il social network che esagera sulla gratuità dei servizi offerti agli utenti digitali. I dati personali sono inseriti in un circuito di sfruttamento commerciale e tutto questo va chiarito fin da subito. Se, invece, si pone l'accento magnificando la gratuità del servizio, allora si commette pubblicità ingannevole. E l'Antitrust applica la relativa sanzione pecuniaria e può obbligare a diffondere un comunicato che metta in evidenza la scorrettezza. Così come è capitato a Facebook, cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha applicato una sanzione di 5 milioni di euro, obbligando a pubblicare un avviso in cui dichiara di avere violato il codice del consumo, per mancata adeguata informazione agli utenti. Le sanzioni sono state confermate dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2631 del 29/3/2021.

Sulle regole privacy dei dati personali in caso di condanne penali il Consiglio di Stato dice un sì non convinto. Con il parere del 15 febbraio 2022 n. 355 "rimette la palla" al ministero della Giustizia, che lo aveva investito sulla questione, e chiede all'Amministrazione di superare i punti controversi segnalati ed eventualmente di sottoporre di nuovo lo schema ("Regolamento recante la disciplina del trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'articolo 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla Sezione atti normativi di Palazzo Spada.

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Il segreto di ufficio al quale è tenuto il consigliere comunale non consente un accesso senza limiti ai dati delle pratiche trattate dal comune. È, di conseguenza, illegittimo accedere ai nominativi delle persone che hanno chiesto il beneficio dei buoni spesa, previsti dall'ordinanza della Protezione civile 658/2020. Il Consiglio di stato, con la sentenza della Sezione V 11 marzo 2021, n. 2889 corregge il tiro della Tar Basilicata, sezione I, 25 settembre 2020, n. 574, che aveva considerato legittimo fornire ad un consigliere comunale i nominativi e i dati personali delle persone che avevano richiesto l'aiuto economico al comune.

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Indietro tutta sulla decisione del Tar Lazio (n. 07333/2021) che aveva ordinato alla Rai di dare all'avvocato Andrea Mascetti gli atti propedeutici al servizio giornalistico che lo riguardava nell'ambito della puntata di Report, "Vassalli, valvassori e valvassini", del 26 ottobre 2020. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11 aprile 2022, n. 2655 ha infatti accolto il ricorso della televisione pubblica affermando che è legittimo il diniego di accesso alla documentazione che conterrebbe informazioni false ed errate se nell'istanza non è spiegato il nesso di strumentalità con la lesione dell'onore paventato dall'istante, considerato che si tratta di documentazione, che non è stata diffusa all'esterno.

L'obbligo di esibire il green pass per andare a lavorare non viola il diritto alla riservatezza dei docenti e non si pone nemmeno in contrasto con il diritto alla salute. Lo ha stabilito il presidente della terza sezione del Consiglio di Stato, Franco Frattini, con due decreti gemelli pubblicati il 30 ottobre scorso (9153 e 9154/2021). I ricorsi erano stati presentati da alcuni insegnanti, che avevano impugnato i provvedimenti con i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde. Ed erano già stati rigettati con ordinanze collegiali dal Tar del Lazio.

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La richiesta del green pass non comporta la violazione della riservatezza dei dati sanitari. Lo ha stabilito la Terza sezione del Consiglio di Stato (Pres. Lipari; Est. Fedullo) con l'ordinanza n. 5130 depositata il 17 settembre 2021, respingendo l'appello sollevato da quattro cittadini italiani nei confronti dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 04281/2021, che a sua volta aveva dato loro torto.

Si possono ottenere dal fisco le informazioni su reddito e patrimonio dell'ex coniuge se i dati servono a difendersi nelle cause di separazione o divorzio; è ampia, infatti, la nozione di documento amministrativo cui va garantito l'accesso al cittadino in base alla legge sulla trasparenza, al punto da comprendere l'archivio dei rapporti finanziari, vale a dire l'anagrafe dei conti correnti, accanto alle denunce fiscali e agli immobili di proprietà affittati a terzi. Il tutto anche senza l'autorizzazione o l'intervento del giudice: viaggiano su due piani distinti l'ostensione dei documenti in possesso dell'amministrazione finanziaria e l'esercizio dei poteri processuali e istruttori.

L'ente di una confessione religiosa può accedere agli atti amministrativi delle altre confessioni per verificare se il comune opera in modo discriminatorio. Il Consiglio di stato (Cds) ha recentemente chiarito che l'ente di una confessione religiosa a cui non viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento di imposte e tasse, prevista a beneficio degli immobili destinati al culto, può accedere agli atti amministrativi e visionare i documenti tributari riguardanti altre confessioni religiose al fine di accertare l'eventuale sussistenza di disparità di trattamento, ed essere così in grado di dimostrare che la pubblica amministrazione abbia effettivamente operato nei suoi confronti in modo arbitrario e discriminatorio. Dopo una prima pronuncia in tal senso da parte del Tar Lazio, a confermarlo è stato il Cds con sentenza n. 6964/2021.

Il concessionario della riscossione ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale. Lo ha stabilito l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 4/2022 del 14 marzo. Palazzo Spada ha aggiunto che «qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni».

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