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Il diritto di accesso può essere esercitato a condizione che, in seguito a una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa alla richiesta di ostensione può essere considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza di altro consociato. E si badi, una simile comparazione tra diverse se non opposte esigenze - accesso e riservatezza - va effettuata non in astratto bensì in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

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Secondo il Tar Veneto deve essere riconosciuta la possibilità di “fotografare” i documenti storici per finalità di ricerca, in ragione delle rilevanti finalità di pubblico interesse sottese, con la precisazione che, qualora contengano dati personali, questo è possibile nei limiti in cui sia dimostrato che la loro conoscenza è strettamente necessaria in relazione alle finalità della ricerca svolta.

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Il diritto all’accesso ai dati reddituali e patrimoniali da parte di un coniuge nei confronti dell’altro nel corso del processo di separazione e di divorzio sta diventando un tema di confronto giurisprudenziale tra chi sostiene la supremazia della privacy e chi, invece, ritiene prevalente il diritto allo svelamento, al fine di garantire una effettiva tutela della parte più debole del rapporto matrimoniale. Con la sentenza 5763 del 2 ottobre 2018 il Tar della Campania si è inserito in questo dibattito,pronunciandosi a favore del diritto all’accesso ai documenti reddituali e affermando che tale diritto è esercitabile dal coniuge anche senza previa autorizzazione da parte del giudice del processo separativo.

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Il provider che non è a conoscenza dell’attività illecita che avviene tramite i propri servizi non ne è responsabile. Il Tar Lazio, sez. IV, sentenza n. 1393/2024 ha accolto il ricorso di Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd) annullando la delibera dell’Agcom n. 422/22/Cons del 14 dicembre 2022 che l’aveva sanzionata con una “multa” di 750mila euro.

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Il Tar del Lazio, ordinanze 335 e 336 di oggi, ha accolto in via cautelare la richiesta proposta da Facebook Ireland e Facebook Inc di sospendere l'efficacia del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, notificato alla società il 7 dicembre scorso, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di esporre e pubblicare una dichiarazione rettificativa riguardo l'utilizzo dei dati personali degli utenti.

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Secondo il Tar di Trieste l’elenco dei sottoscrittori di una petizione trasmessa ad una pubblica amministrazione è un documento pubblico. Su questa base non sussiste alcun problema di dati riservati o di privacy dei sottoscrittori.

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Giusta la sanzione disciplinare al militare che condivide con un collega una serie di messaggi di whatsapp con i quali critica e parla male di altri ufficiali. Lo stabilisce il Tar Sardegna con la sentenza del 14 marzo scorso n. 174.

Una recente pronuncia del TAR della Puglia (TAR Puglia, sez. II, 2 novembre 2021, n. 1579) ha affrontato il caso di un automobilista coinvolto in un sinistro stradale che ha richiesto i filmati delle telecamere comunali ai sensi della Legge 241/90. Come noto si tratta della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi che consente di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

Il Tar dà ragione a Iliad sulla richiesta di accesso ai dati dei suoi utenti utilizzati da Tim per promo commerciali. La sentenza ha accolto integralmente la richiesta di accesso ai dati del quarto operatore per valutare il danno eventualmente subito a causa dei contatti illeciti di Tim nell’ambito del giudizio per concorrenza sleale.

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Una recente sentenza del TAR della Sardegna (sentenza 7 dicembre 2021 - 14 febbraio 2022, n. 99) ha statuito che una comunicazione inviata via pec alla pubblica amministrazione che non va a buon fine perché risulta piena la casella, il cittadino deve attivarsi al fine di far pervenire la propria comunicazione mediante altri strumenti come, ad esempio, l’utilizzo di una raccomandata.

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