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Austria: il Garante respinge un reclamo di un interessato giudicato 'disonesto' e 'abusivo'

Alt a strumentalizzazioni della privacy. Il Garante austriaco ha respinto un reclamo giudicato «disonesto» e «abusivo» di un interessato, che ha chiesto 2.900 euro per rinunciare a presentare un reclamo (Garante Austria, provvedimento del 21 febbraio 2023, procedimento 2023-0.137.735, pubblicato il primo agosto 2023).

Privacy, il garante Austria stoppa chi strumentalizza

Inoltre, una corte regionale tedesca ha respinto un ricorso di un interessato, in quanto ha valutato la sua richiesta di accesso ai dati eccessiva, visto che non era direttamente finalizzata alla tutela della privacy (Oberlandesgericht di Hamm, sentenza del 3/5/23, resa nel procedimento n. 20U 146/22).

Entrambe le decisioni (pubblicate sul sito gdprhub.eu) tolgono il terreno da sotto i piedi a chi vuole approfittare delle norme sulla protezione dei dati (regolamento Ue 2016/679, Gdpr).

Nella prima vicenda una persona ha fatto una richiesta di accesso ai dati, ma insoddisfatta della risposta, ha riferito all'azienda coinvolta di essere a disposta a non inviare un reclamo al Garante se l'azienda avesse pagato 2900 euro di risarcimento. A fronte del mancato pagamento, la questione è finita sul tavolo dell'autorità austriaca, che ha però applicato l'articolo 57, paragrafo 4, del Gdpr: il Garante ha valutato disonesta l'opzione «pagamento o reclamo». Di conseguenza il reclamo è stato giudicato abusivo e, quindi, inammissibile.

Nella stessa direzione si è mossa una corte tedesca. La pronuncia citata ha riguardato il caso di un cliente di un'assicurazione in lite con la compagnia a riguardo dell'importo del premio di una polizza. In questo contesto, il cliente ha fatto una richiesta di accesso privacy, che, però, è stata ritenuta strumentale, considerato che l'interesse dell'assicurato concerneva le condizioni del contratto assicurativo.

L'accesso ai dati personali deve invece, secondo la corte tedesca, avere come scopo diretto la protezione dei dati. Altrimenti si tratta di uno sviamento, che il giudice tedesco ha stoppato, essendo la richiesta di accesso eccessiva (articolo 12, paragrafo 5, Gdpr).

Fonte: Italia Oggi - di Antonio Ciccia Messina

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