E’ lecito fotografare la Polizia durante una manifestazione?
Si possono fotografare le forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, ecc.) durante manifestazioni od operazioni di controllo? Si tratta di una domanda sempre più ricorrente complice la diffusione degli strumenti video (in primis lo smartphone) che consentono di scattare fotografie e/o effettuare video di eccellente qualità.
(Nella foto: l'Avv. Marco Soffientini, DPO di Federprivacy e docente al Corso Specialistico 'Il Privacy Officer nel settore Videosorveglianza')
Il tema ci riporta alla memoria la nota espressione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, datata 24 gennaio 2012, n.10697: “tutto quello che l’occhio umano può vedere, può anche essere fotografato e ripreso”
Alla domanda diede risposta l’Autorità Garante con la nota n.14755 del 5 giugno 2012, in risposta ad un quesito del Ministero dell’interno relativo alla liceità dell’acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia stradale.
In linea di massima è lecito fotografare la polizia nell’esercizio delle loro funzioni tenendo conto di quanto osserva il Garante: “I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall´Autorità pubblica”
Particolare attenzione va posta all’utilizzo delle immagini perché va rispettato il diritto all’immagine (art. 10 Codice Civile) degli agenti ripresi.
Il diritto all’immagine consiste nel divieto per i terzi di esporre o pubblicare l’immagine di una persona senza il consenso dell’interessato. L'art. 10 del Codice Civile prevede che, qualora l’immagine di una persona o dei suoi genitori, del coniuge o dei figli sia esposta o pubblicata senza il consenso della stessa, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, possa ordinare la rimozione della pubblicazione e condannare al risarcimento dei danni.
Si tenga presente che l’articolo 10 ha una portata più estesa rispetto a quella dell’articolo 96 LDA. Esso, infatti, comprende non solo il ritratto di una persona fisica, ma anche quei casi in cui, pur non configurandosi il ritratto (ad esempio un primo piano) la persona è comunque presente nella fotografia.
Sul punto il Garante ha precisato che: “l´uso delle immagini e delle riprese deve però rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali . .[e]. . le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall´ordinamento sia in sede civile che penale”.
In conclusione è lecito nei limiti suindicati filmare pubblici ufficiali e funzionari pubblici, ma bisogna fare attenzione all’uso delle immagini.