Sanità, il Garante Privacy detta le regole per medici, farmacie e aziende sanitarie
Il singolo medico non deve nominare il Dpo (responsabile della protezione dei dati); per le finalità di cura non si deve chiedere il consenso, mentre ci vuole per refertazione online, fascicolo e dossier sanitario elettronico; medici, farmacie e aziende sanitarie devono compilare il registro dei trattamenti. Sono alcune delle precisazioni fornite dal Garante della privacy (provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019) a proposito dell'applicazione in ambito sanitario del regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679.