Titolari effettivi, comunicazione entro il 30 aprile
Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private dovranno comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva delle società ed enti entro il prossimo 30 aprile. Scadenza analoga è prevista per i trust. È quanto prevede la bozza del decreto in merito all'istituendo registro dei titolari effettivi licenziato dal garante della privacy ma attualmente al vaglio del Consiglio di Stato per il previsto parere. In relazione al fatto che la pubblicazione in Gazzetta deve essere preceduta anche dal parere della Corte dei conti sul decreto e che quindi, presumibilmente non potrà avvenire prima di aprile/maggio, è verosimile attendere uno slittamento della data del 30 aprile.
A chi si applica l'obbligo di comunicazione. L'obbligo di comunicazione del o dei titolari effettivi riguarderà le imprese dotate di personalità giuridica (srl, cooperative, spa e sapa), persone giuridiche private (associazioni riconosciute e fondazioni), trust produttivi di effetti giuridici rilevanti fini fiscali ed istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione in una sezione speciale. L'obbligo dovrà essere assolto dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, dal fondatore (se ancora in vita) nelle fondazioni oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private, dai fiduciari dei trust o di istituti giuridici affini.
L'obbligo di comunicazione dovrà essere assolto con comunicazione all'ufficio del registro delle imprese , attraverso la comunicazione unica d'impresa, per la loro iscrizione e conservazione presso il Registro delle Imprese. I dati e le informazioni comunicati al Registro imprese sono resi disponibili per un periodo di 10 anni, in apposite sezioni dello stesso registro.
I dati da comunicare. La comunicazione in merito ai dati della titolarità effettiva riguarda:
- i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo, comunicazioni queste che riguardano tutte le società, gli enti ed i trust;
- per le imprese dotate di personalità giuridica l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo e ove il titolare effettivo non sia individuato in relazione all'entità della partecipazione le modalità di esercizio del controllo ovvero in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale amministrazione o direzione dell'ente;
- per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche, nel caso di eventuali successive variazioni, la denominazione dell'ente, la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- per i trust il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni, la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine, la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico.
Altresì da comunicare saranno le ragioni per le quali l'accesso ai dati ed alle informazioni sulla titolarità effettiva esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia ecc. (art. 21, c. 2, lett. f).
Infine, la comunicazione sarà da accompagnare alla dichiarazione di responsabilità e consapevolezza (ex dpr 445/2000) in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione civile e penale in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Variazioni e conferme annuali. Nel caso di variazione dei dati i soggetti di cui sopra dovranno provvedere alla comunicazione al registro entro 30 giorni dal compimento dell'atto che da luogo alla variazione. Tale termine vale anche per le imprese di nuova costituzione e decorre dalla data di costituzione. I dati e le informazioni fornite devono essere confermate dai soggetti delegati alla prima comunicazione anno per anno. Per la conferma annuale dei dati e delle informazioni il termine decorrerà dall'ultima conferma annuale effettuata, ovvero dalla comunicazione della loro variazione se successiva.
L'accesso al pubblico a pagamento. Le informazioni attinenti alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, saranno accessibili sia ai soggetti obbligati che al pubblico dietro il pagamento dei diritti di segreteria. Risulteranno accessibili il nome, il cognome il mese e l'anno di nascita il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.
Anche le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust saranno accessibili solo a pagamento ma l'accesso, in questi casi, sarà consentito solo sulla base di richieste motivate (in relazione ai presupposti di cui all'art. 21 del d.lgs 231/07, comma 4, lett d-bis).
Fonte: Italia Oggi del 19 febbraio 2021