NEWS

Il giornalista non può pubblicare il nominativo della donna vittima di violenza sessuale

Il Codice della privacy esclude la divulgazione dei nomi delle vittime di violenza sessuale, a meno che sia necessaria ai fini della corretta informazione sulla vicenda e che tale informazione corrisponda a un essenziale interesse pubblico. La Corte di cassazione con la sentenza n. 4690/2021 ha accolto il ricorso di una moglie che, violentata dal marito in un ambito di maltrattamenti in famiglia, lamentava la pubblicazione da parte di un giornalista delle proprie generalità.

Reati sessuali, la privacy della vittima cede solo davanti a un essenziale interesse pubblico

Il rinvio è stato giustificato dalla carenza della motivazione del giudice di merito che, nel respingere la domanda della donna di risarcimento danni, ha ritenuto legittima la condotta del giornalista.

La prima difesa dell'autore dell'articolo - che emerge tra le righe della sentenza di legittimità - si attagliava sulla piena riconoscibilità della vittima a causa della doverosa divulgazione delle generalità del marito autore del reato.

Ma tanto il giornalista quanto il giudice - chiamato a valutarne il comportamento - non possono limitarsi a una tale constatazione, che non è spendibile de plano. La divulgazione di nome e cognome della vittima va, infatti, comunque valutata in rapporto alla circostanza che siano essenziali alla notizia e che questa sia di interesse generale. ma soprattutto, che tali dati coperti da privacy non siano "eccedenti" rispetto al fine di rendere una corretta informazione di un fatto che per le sue peculiarità coinvolge la dignità umana della vittima. L'articolo 137 del Codice Privacy mira a tutelare la riservatezza delle persone offese dalla commissione di alcuni gravi reati, segnatamente di natura sessuale.

Ma la verità del fatto, la rilevanza dell'interesse pubblico a conoscerlo e la continenza nell'esporlo, da parte del giornalista, sono fattori che lasciano sopravanzare il diritto di cronaca sull'interesse alla privacy della persona offesa dal reato sessuale.

Cioè la tutela di rilievo costituzionale della dignità della persona può essere superata da una puntuale valutazione giornalistica - oggetto dell'esame del giudice, in caso di lite - sull'essenzialità dell'interesse a divulgare la notizia.

Quindi la bilancia può ben pendere dal lato della libertà di espressione in merito a un fatto che coinvolge la privacy individuale. Nel caso concreto la Corte annulla la sentenza per la carente motivazione fornita sul punto di tale bilanciamento.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 23 febbraio 2021

Note sull'Autore

Federprivacy Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati, iscritta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Prev Titolari effettivi, comunicazione entro il 30 aprile
Next Il registro dei titolari effettivi con rischio falla nella privacy

TV9, il presidente di Federprivacy alla trasmissione 9X5

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy