Tar Lombardia, scudo sulle dichiarazioni fiscali
Niente operazione trasparenza da parte del fisco sulle dichiarazioni fiscali dell'ex coniuge, anche se la richiedente deve affrontare una causa dopo che l'uomo ha chiesto la separazione. È vero, pure per il regolamento europeo General data protection (Gdpr) le esigenze delle privacy recedono di fronte alla necessità di garantire l'esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria. Ma il punto è proprio che nel nostro ordinamento già gode di ampia tutela nell'ambito del procedimento civile la ricostruzione del patrimonio dei coniugi per determinare l'assegno di mantenimento: sarà dunque il giudice della separazione a decidere se e come provvedere, tenuto conto che può disporre anche indagini di polizia tributaria a carico delle parti. È quanto emerge dalla sentenza 2024/18, pubblicata dalla prima sezione del Tar Lombardia.
Tutela processuale - Alla domanda della signora manca «l'interesse diretto, concreto e attuale». E dire che la causa di separazione risulta pendente: la donna non pretende dal fisco soltanto le denunce dei redditi dell'ex ma anche i dati contenuti nell'anagrafe tributaria; dunque le informazioni sui rapporti finanziari, oltre che i contratti di trasferimenti immobiliari, oltre alle dichiarazioni Iva, Irap e mod. 770. È tuttavia un'ipotesi residuale l'ostensione dei documenti che si può avere grazie all'articolo 24, settimo comma, della legge 241/90. I documenti invocati dalla moglie ben possono essere ottenuti con strumenti processuali ad hoc nella causa di separazione: il giudice civile, ad esempio, può autorizzare l'ufficiale giudiziario a consultare l'archivio dei rapporti finanziari del debitore con banche, datore di lavoro e committenti. Idem vale per gli atti oggetto di registrazione, ex dpr 131/86.
Armi pari - Hanno ragione le Entrate, insomma: deve essere il giudice della separazione a ordinare l'ostensione dei documenti. E anche in base al Gdpr manca la stretta necessità che può derogare all'esigenza di tutela della riservatezza: d'altronde il diritto di difesa della moglie deve esplicarsi nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi rispetto alla controparte. Spese di giudizio compensate perché la giurisprudenza sul punto non è univoca.