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Da un’indagine della Guardia di finanza emergeva che undici schede telefoniche fossero state intestate a cinque ignari cittadini in spregio della normativa che ne richiede l'obbligo di identificazione dell'assegnatario dell'utenza e l'obbligo di rendere agli interessati le informazioni relativamente al trattamento dei dati personali.

Il Telepass non è uno strumento di controllo difensivo in senso stretto e non è nemmeno “neutro” per quanto riguarda le informazioni che può fornire sugli spostamenti effettuati da un dipendente. Di conseguenza l’utilizzabilità di queste ultime, da parte del datore di lavoro, è soggetta agli obblighi di adeguata informazione preventiva al dipendente prevista dall’articolo 4, comma 3, dello statuto dei lavoratori.

Se mancano i verbali delle conversazioni, le intercettazioni non sono utilizzabili. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8045 depositata il 1 marzo, accogliendo il ricorso di un imputato in processo per droga. Secondo il ricorrente infatti posto che era risultato illeggibile il supporto che avrebbe dovuto contenere la riproduzione delle conversazioni intercettate, il difensore aveva eccepito l'inutilizzabilità delle richieste di autorizzazione delle operazioni di intercettazioni telefoniche, acquisite dal Tribunale, "in quanto mancano le registrazioni e i verbali delle operazioni compiute e i cd brogliacci".

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Sono legittime le videoregistrazioni aventi a oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio. Nel caso di specie per cui si è espressa la Cassazione con la sentenza 5253/2020 le telecamere erano state allocate all'interno delle scale di un edificio e al di fuori del pianerottolo di un appartamento.

Giro di vite contro l'attivazione sui cellulari di servizi a pagamento non richiesti: le Telco non possono difendersi semplicemente invocando un "fraintendimento" tra l'operatore e il cliente. La Corte di cassazione, sentenza n. 27554/2021 ha infatti confermato la decisione del Garante privacy relativa al trattamento illecito operato da Tim per aver attivato in via unilaterale l'opzione "Internet Play" sul telefono di un cliente.

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Confermato dalla Cassazione il divieto del Garante della Privacy nei confronti di Telecom di portare avanti la campagna "recupero consenso" per acquisire il via libera all'utilizzo dei dati dei clienti che, in precedenza, hanno escluso di voler essere contattati telefonicamente "per finalità promozionali". Ad avviso dei supremi giudici, - che hanno disatteso la tesi che tale campagna non sarebbe "riconducibile alla nozione di comunicazione commerciale" - "una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l'abbia precedentemente negato, è essa stessa una 'comunicazione commerciale'"

La Corte di Cassazione, accogliendo un rinvio pregiudiziale per questioni di competenza territoriale ex art. 24-bis del Codice di Procedura Penale sollevato dal Tribunale di Perugia, si è pronunciata sulla natura giuridica del reato di illecito trattamento dei dati personali.

Un tormento durato mesi, quello subito da una donna perseguitata da un collega di lavoro, che non accettando il rifiuto delle sue avances aveva continuato a covare risentimento ponendo in essere una vera e propria attività di spionaggio e persecuzione, con molestie, minacce e ingiurie tramite telefono, sms, e social network, arrivando perfino a violare il suo profilo Facebook. Con la sentenza della Quinta Sezione Penale della Cassazione 47049/2019, per l'uomo è stata confermata la condanna per il reato di stalking ai sensi dell'art. 612 bis del Codice Penale con una pena di due anni e sei mesi di reclusione.

La Corte di Cassazione ha statuito che gli eredi a cui sia negato il diritto di accesso ai dati personali riferibili al terzo beneficiario di una polizza vita possano adire le vie legali ottenendone l’ostensione. In parole povere, la riservatezza dei dati personali deve cedere il passo rispetto all’esercizio di difesa in giudizio.  In linea di principio, non si può che convenire con quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13 dicembre 2021 n. 39531.Osservazioni di natura critica, però, riguardano lo strumento che secondo la Corte sarebbe disponibile agli eredi per tutelare i propri diritti in giudizio.

La videoripresa di comportamenti non comunicativi è prova atipica nel processo e ad essa non si applica il regime "garantista" delle intercettazioni.La registrazione non captativa dello scambio di messaggi tra le persone inquadrate non contrasta né con l'inviolabilità del domicilio né con le regole autorizzatorie delle intercettazioni. La ripresa di comportamenti non comunicativi costituisce prova atipica nel processo e non necessita dell'autorizzazione del giudice delle indagini.

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