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Il signor G. scopre che la signora D.D., di cui era erede legittimo, aveva sottoscritto una polizza vita, versando un premio di € 76.500,00, cifra superiore al valore dei beni caduti in successione, designando come beneficiario un soggetto terzo, il quale aveva poi incassato il premio. Richiedeva, quindi, alla società di assicurazioni I.S.V. copia del contratto di assicurazione nella sua interezza nonché copia delle successive dichiarazioni di nomina dei beneficiari. Il materiale richiesto gli perveniva ma oscurato nelle sezioni relative ai dati del terzo beneficiario.

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La Corte di Cassazione ha statuito che gli eredi a cui sia negato il diritto di accesso ai dati personali riferibili al terzo beneficiario di una polizza vita possano adire le vie legali ottenendone l’ostensione. In parole povere, la riservatezza dei dati personali deve cedere il passo rispetto all’esercizio di difesa in giudizio.  In linea di principio, non si può che convenire con quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13 dicembre 2021 n. 39531.Osservazioni di natura critica, però, riguardano lo strumento che secondo la Corte sarebbe disponibile agli eredi per tutelare i propri diritti in giudizio.

Le imprese digitali devono attrezzarsi per eseguire i testamenti digitali. Il richiamo, per le società che gestiscono servizi della società dell'informazione, arriva dalla circolare Assonime n. 25 del 3 dicembre 2018, che si occupa del trattamento dei dati personali di persone decedute a seguito del decreto legislativo n. 101/2018.

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Venerdì, 17 Agosto 2018 10:24

Testamento privacy per i social network

Testamento privacy per i social network: lo prevede il decreto legislativo, approvato definitivamente dal governo l'8 agosto 2018, di armonizzazione del codice della privacy al regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679 (noto come Gdpr), operativo dal 25 maggio 2018.

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Con il testamento digitale si può decidere la sorte di profili social e account on-line: chi può avere accesso e chi no; chi può chiedere la cancellazione e così via. Le «ultime volontà virtuali» devono essere comunicate al gestore del servizio della società dell'informazione. A disciplinare questa nuova frontiera del diritto della successione, che dai beni materiali si sposta ai beni immateriali, è il Codice della privacy, all'articolo 2-terdecies, introdotto dal decreto legislativo 101/2018.

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