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Le imprese digitali devono attrezzarsi per eseguire i testamenti digitali

Le imprese digitali devono attrezzarsi per eseguire i testamenti digitali. Il richiamo, per le società che gestiscono servizi della società dell'informazione, arriva dalla circolare Assonime n. 25 del 3 dicembre 2018, che si occupa del trattamento dei dati personali di persone decedute a seguito del decreto legislativo n. 101/2018.

Quest'ultimo decreto ha modificato il codice della privacy (dlgs 196/2003) e ha riscritto la disposizione sulla privacy relativa ai dati dei defunti (articolo 2-terdecies). Questa disposizione, a certe condizioni, consente all'interessato di scrivere le proprie ultime volontà con riferimento ai dati riversati in account in rete o comunque in un servizio online. In questo testamento digitale, l'interessato può vietare a taluno l'accesso all'account o altri diritti, come la rettificazione o la cancellazione dei dati stessi.

Più in generale le ultime volontà digitali possono disciplinare l'esercizio dei diritti sui dati digitali del defunto. Il problema, sollevato da Assonime, sta nel fatto che non è disciplinata in maniera dettagliata la procedura da seguire. Tanto che la stessa Assonime auspica che standard operativi possano essere proposti dal garante per la protezione dei dati personali. In attesa di linee guida, vale la libertà delle forme, cosicché l'interessato può muoversi senza dover seguire formule predisposte.

Questo scenario, conclude Assonime, pone evidentemente in capo all'operatore l'onere di attrezzarsi in modo da assicurare che la volontà dell'interessato venga recepita a prescindere dalla modalità con cui essa è stata espressa e comunicata.

Assonime ricorda che le prerogative del defunto non sono assolute. Anche se dispone limiti all'accesso e alle modifiche nonché cancellazione dati, queste prerogative incontrano limiti. Il divieto di accesso e di esercizio degli altri diritti non può danneggiare i diritti patrimoniali di terzi che derivano dalla morte dell'interessato e non può diminuire il diritto di difendere in giudizio i propri interessi. In sostanza, scrive la circolare in commento, nonostante il divieto manifestato dal defunto, l'operatore non può rifiutare al terzo l'accesso ai dati del defunto qualora il terzo agisca a tutela di suoi diritti patrimoniali (in quanto erede o avente causa) o per far valere in giudizio i suoi interessi. È necessario da parte del titolare del trattamento valutare caso per caso in che misura un diniego potrebbe produrre effetti pregiudizievoli al terzo richiedente.

Fonte: Italia Oggi del 4 diembre 2018 - Articolo di Antonio Ciccia Messina

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