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Stop alla pubblicità nella cassetta della posta per chi si iscriverà nel Registro delle Opposizioni

Opt out per la pubblicità cartacea: il registro delle opposizioni al marketing telefonico vale anche per l'opposizione al marketing cartaceo. Chi non vuole ricevere pubblicità nella cassetta della posta potrà iscrivere nel registro l'indirizzo presente nell'elenco telefonico. È all'odg del consiglio dei ministri di domani lo schema di decreto correttivo del dpr 178/2010, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Si noti che la norma significa che, in assenza di iscrizione al registro delle opposizioni, gli operatori economici potranno usare l'indirizzo postale per mandare proposte commerciali.

L'articolo 1, comma 54, della legge n. 124/2017 ha fissato un termine (ampiamente scaduto) per dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis del Codice della privacy e cioè per estendere le previsioni relative all'opt-out nel marketing telefonico anche alla posta cartacea, per gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Precisiamo che l'estensione del regime dell'opt out significa che si possono trattare i dati senza consenso, salvo iscrizione nel registro delle opposizioni. Per rendere operativa la norma viene modificato il regolamento del 2010, nel quale si aggiunge la posta cartacea alle varie disposizioni che si riferiscono ai soli contatti telefonici. Per poter mandare comunicazioni commerciali a mezzo posta cartacea bisognerà consultare il registro e vedere quali indirizzi sono stati iscritti, depennandoli di conseguenza dalla lista. In materia di tempi di consultazione, si prevede che, per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego della posta cartacea, la consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a trenta giorni.

Si integra la disposizione sull'obbligo di informativa a favore della persona contattata: per effetto delle novità, si devono far conoscere all'interessato la fonte dei dati usati e le indicazioni utili all'eventuale iscrizione nel registro delle opposizioni, e ciò va fatto all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea. Con una disposizione transitoria si prevede che l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici, da parte dei soggetti che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, sarà possibile solo decorso il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del futuro decreto.

Altrimenti detto l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing tramite posta cartacea sarà possibile solo dopo il decorso di un termine iniziale, nel quale gli interessati potranno iscriversi nel registro. Lo schema di decreto prevede che il registro sia consultabile dalle associazioni dei consumatori. Si coglie, poi, l'occasione per cambiare le modalità per iscriversi al registro delle opposizioni togliendo la possibilità di inviare un fax: rimangono quindi il canale web, il telefono, la e-mail e la raccomandata. Dovranno essere attivate apposite campagne informative atte a favorire la piena conoscenza delle novità. Gli interventi descritti, comunque, non saranno gli ultimi in materia di registro delle opposizioni. Sono ancora in itinere le modifiche rese necessarie dalla legge 5/2018: tra cui estensione del registro delle opposizioni a tutti i numeri fuori elenco, compreso il mobile, e l'introduzione del prefisso unico per le chiamate commerciali.

Fonte: Italia Oggi del 24 ottobre 2018 - Articolo di Antonio Ciccia Messina

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