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Se non c'è il via libera del Garante Privacy il riconoscimento facciale nei Comuni resta un tabù

Quasi tutti i comuni hanno impianti di videosorveglianza urbana sempre più potenti ed in grado di riconoscere persone e comportamenti. Ma la raccolta e la conservazione dei dati biometrici ed in particolare il riconoscimento facciale restano ancora un tabù salvo che il comune ottenga un parere favorevole del Garante privacy.

La legge di conversione del dl capienze non amplia i poteri di videosorveglianza degli enti

Lo ha ribadito l'art. 9, commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge «Capienze» (dl 139/2021 convertito nella legge 205/2021 in vigore dall'8 dicembre 2021) Pur applicandosi anche agli impianti di videosorveglianza cittadina, specificava l'Autorità garante con un parere n. 54 del 26 febbraio 2020, «la disciplina di cui al dlgs n. 51/2018 in ragione dei fini perseguiti dal comune, relativamente alle attribuzioni di polizia giudiziaria della polizia locale o comunque a esigenze di tutela della sicurezza urbana nella componente di prevenzione dei reati, le disposizioni richiamate dall'ente non prevedono specificamente una raccolta di dati biometrici e loro conservazione, nei termini indicati nella richiesta».

Tali norme si limitano infatti, in particolare, a consentire l'identificazione dell'indagato e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, a indicare le modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia, ovvero a legittimare l'installazione di videocamere per fini di tutela della sicurezza urbana e comunque in assenza della specifica previsione normativa della raccolta di dati biometrici, necessaria ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 51/2018.

Con le modifiche introdotte dall'art. 9, commi 9, 10, 11 del dl 139/2021 convertito nella legge 205/202, fino al 31 dicembre 2023 è stata di fatto vietata in Italia l'installazione e l'utilizzazione dei sistemi di riconoscimento facciale. Ma questo divieto ai sensi del successivo comma 12 non si applica ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione e repressione dei reati ai sensi del dlgs 51/2018, previo parere positivo del Garante alla necessaria valutazione obbligatoria di impatto (Dpia).

Fonte: Italia Oggi del 10 dicembre 2021

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