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Offese online degli utenti non rimosse: così scatta la responsabilità

Se aprire un blog può sembrare un’operazione semplice, lo è anche incappare nelle responsabilità penali e civili che ne derivano. A finire nelle aule dei tribunali non sono soltanto i contenuti postati dai titolari del blog ma anche frasi offensive, critiche accese o illazioni ambigue condivise dagli altri utenti e non prontamente rimosse.

A dettare le regole del “gioco” è la legge e – ancora una volta – la giurisprudenza copiosa sul punto. Per la Cassazione i blog rientrano nella categoria dei «mezzi di pubblicità», menzionati dall’articolo 595 terzo comma del Codice penale per la configurabilità della relativa aggravante prevista nei casi di diffamazione (sentenza 12546 del 20 marzo 2019).

Responsabilità del titolare del blog e di chi scrive il post - Il titolare del diario di rete (web-log) non è assimilabile al direttore di un giornale, a lui non possono essere estesi tutti gli obblighi di vigilanza previsti dall’articolo 57 del Codice penale, però le responsabilità - anche penali - nascono quando il blogger sia stato a messo a conoscenza del contenuto offensivo e non lo abbia rimosso. Questo può avvenire in una duplice occasione: 1) nel caso in cui abbia predisposto un filtro preventivo che gli avrebbe consentito di non pubblicare il contenuto lesivo; 2) quando sia stato informato, anche tramite email, del contenuto e intenzionalmente abbia deciso di lasciarlo online. In entrambe le ipotesi si presume una responsabilità concorrente del blogger che risponde anche dei post scritti da altri. In questo senso si è espressa anche la Corte europea dei diritti umani con la sentenza del 9 marzo 2017 (caso Phil vs Svezia), che ha escluso il concorso in diffamazione del blogger che aveva rimosso il post offensivo per di più pubblicando un chiarimento con relative scuse.

Il titolare del blog è infatti l’unico soggetto in grado di intervenire senza mediazioni sui contenuti immessi in rete sulla piattaforma da lui gestita. È lui che si assume quindi anche a livello risarcitorio una precisa responsabilità se non si attiva per rimuovere i contenuti su richiesta del danneggiato, secondo gli articoli 2043 e 2055 del Codice civile. A rispondere dei danni saranno allora sia chi ha scritto il post sia il titolare del blog che concorre nell’obbligazione risarcitoria (Tribunale di Milano, sentenza 6467 del 7 giugno 2018).

Tecnicamente il titolare del blog non ha una posizione di garanzia, rilevante a titolo di responsabilità omissiva, ma risponde per concorso attivo, per aver contribuito consapevolmente a condividere il contenuto lesivo altrui. Da qui l’importanza per la vittima di dimostrare di averlo informato e solo da questo momento decorrerà l’eventuale responsabilità del titolare del blog che non si sia attivato per rimuovere il contenuto segnalato.

Utente anonimo e diritto di critica - Nel caso in cui a scrivere il post sia un utente rimasto anonimo o che si muove dietro un nickname, se non identificato successivamente, a rispondere dei danni e dell’eventuale accusa penale sarà soltanto il titolare del blog. Chi lo gestisce dovrà allora essere capace di distinguere un post offensivo da una critica legittimamente esercitata. La cartina di tornasole è il bilanciamento tra due diritti contrapposti: quello alla reputazione del soggetto coinvolto e il diritto di critica di chi scrive il post o lo mantiene online. Innanzitutto ciò che si scrive deve essere vero, non lesivo dell’onore altrui e le espressioni usate dovranno essere misurate e composte. Concetto semplice che diventa complesso da gestire nella pratica. Così accusare qualcuno di portare sfortuna o definirlo «menagramo» per i giudici è una condotta diffamatoria in grado di discriminare ed emarginare chi ne è vittima. (Tribunale di Milano, sentenza 10931 del 30 ottobre 2017 ).

Più ampio il diritto di critica per i blog di natura politica, in cui la dialettica delle parti amplia i limiti della continenza espressiva. Sono tollerate frasi come «un moscone che ronza attorno al miele del Comune» riferite a un funzionario accusato di gonfiare le fatture presentate (Corte di cassazione, sentenza 26065 del 12 giugno 2019).

La responsabilità del provider - In alcuni casi a rispondere dei danni potrà essere anche direttamente il motore di ricerca che, essendo stato messo a conoscenza della presenza di contenuti lesivi, non li abbia deindicizzati. I diritti inviolabili della persona, sanciti dall’articolo 2 della Costituzione, prevalgono infatti sull’interesse economico del gestore che non ottemperi al proprio dovere di controllo successivo alla richiesta di intervento dell’utente. Sarà importante, in questi casi inviare una formale diffida al motore di ricerca in modo che in un eventuale successivo giudizio non possa sostenere di non essere stato messo a conoscenza della presenza di contenuti diffamatori online. (Tribunale di Modena, sentenza 1658 del 5 ottobre 2018).

La responsabilità del provider si fonda sull’articolo 16 del Dlgs 70/2003 che non impone un dovere generico di sorveglianza preventiva, ma prescrive all’hosting di attivarsi quando sia stato messo a conoscenza della presenza online del contenuto lesivo. Ciò dipende dal fatto che il provider ha le possibilità tecniche di intervenire tempestivamente provvedendo a cancellare o quantomeno a deindicizzare quanto registrato sul proprio server.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 9 settembre 2019

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