No ai controlli a tappeto sui pc dei dipendenti da parte del datore di lavoro
Stop ai controlli «a tappeto» da parte dell'azienda sul computer dei lavoratori. Le verifiche, infatti, possono essere consentite per motivi disciplinari solo se riguardano dati successivi all'insorgere del sospetto. È esclusa, invece, l'acquisizione di ogni tipologia di documento precedente e in violazione della normativa sulla privacy. Sono queste le conclusioni raggiunte dalla sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 25732/21 del 22 settembre 2021 che ha accolto il ricorso di una lavoratrice.
In seguito all'accertamento della diffusione di un virus nella rete aziendale l'amministrazione del sistema informatico dell'azienda aveva eseguito un accesso sul computer della lavoratrice, appurando che nella cartella di download del disco fisso era presente un file scaricato che aveva propagato il virus che, partito dal computer aziendale in uso alla lavoratrice, aveva iniziato a propagarsi nella rete dell'impresa, criptando i files all'interno di vari dischi di rete, rendendo gli stessi illeggibili e quindi inutilizzabili.
In occasione dell'intervento venivano in rilievo numerosi accessi, da parte della lavoratrice, a siti che all'evidenza erano stati visitati per ragioni private, per un tempo lungo, tale da integrare una sostanziale interruzione della prestazione lavorativa. La dipendente era stata quindi licenziata per giusta causa e la corte d'appello aveva confermato la decisione espulsiva.
La vertenza è così giunta in Cassazione dove la dipendente ha contestato la decisione per avere ritenuto utilizzabili a fini disciplinari e comunque dimostrabili le informazioni acquisite in violazione dei diritti di informativa e dei diritti stabiliti dal codice della privacy.
La Suprema corte, nel decidere la questione, ha affermato che anche dopo la modifica dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori si pone il problema della legittimità dei cosiddetti controlli difensivi.
Ebbene, ha spiegato la Cassazione, il controllo difensivo non dovrebbe riferirsi all'esame e all'analisi di informazioni acquisite in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 4 dello statuto, poiché, in tal modo, l'area del controllo difensivo si estenderebbe a dismisura.
Fonte: Italia Oggi del 23 settembre 2021