Inail, niente diritto d'accesso a esposti e denunce
Tutela delle fonti confidenziali (esposti e denunce); privacy superabile solo con una dettagliata motivazione sulle prevalenti esigenze difensive e istituzione di un registro degli accessi. Sono gli aspetti di maggiore rilievo del nuovo regolamento sull'accesso e sulla trasparenza varato dall'Inail, Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, con determina del presidente n. 149 del 22 marzo 2018.
Tutti gli enti pubblici devono procedere a rinfrescare i propri regolamenti interni, che hanno due scopi principali: definire le modalità interne dei procedimenti per il rilascio dell'accesso; elencare gli atti sottratti all'accesso. Peraltro nella prassi delle pubbliche amministrazioni non sempre questi due aspetti sono sviscerati con compiutezza.
Probabilmente perché la normativa si caratterizza per una immanente vaghezza, che lascia aperte ampie possibilità di modellare gli istituti. Con la conseguenza che quello che un cittadino può ottenere da un ente non è infrequente che venga negato da un altro.
Tornando all'Inail, vediamo le disposizioni più rimarchevoli. Non senza sottolineare che il regolamento accoglie le impostazioni suggerite dall'Anac di riunire in un unico corpo regolamentare la materia dell'accesso documentale (legge 241/1990) e dell'accesso civico (dlgs 33/2013) e di creare un ufficio centrale specializzato.
Accesso documentale - Come detto, i regolamenti servono a individuare i limiti della trasparenza. Nel regolamento Inail, tra le altre ipotesi (per esempio documenti con dati sensibili) denunce, esposti e verbali di accertamento sono elencati tra i documenti inaccessibili, salvo che siano indispensabili per esigenze difensive.
Ma in tale ultimo caso il regolamento pretende che chi chiede l'accesso (per esempio, il datore di lavoro coinvolto in un esposto) motivi dettagliatamente la richiesta, specificando la situazione giuridica da tutelare e la necessità dell'accesso ai fini di quella specifica tutela. Non basta scrivere «esigenze difensive»: la tautologia è indice di assenza di motivazione.
Può essere che le esigenze difensive sbattano contro la privacy di un terzo citato nell'atto richiesto. Sul punto il regolamento Inail inserisce una precauzione. Se si accoglie la richiesta, la privacy dell'interessato è garantita dal fatto che il regolamento permette la sola visione dei documenti strettamente necessari alle situazioni da tutelare (si noti però che la legge 241/1990 non separa visione e copia degli atti accessibili).
Nel caso in cui bisogna coinvolgere un controinteressato (è il soggetto la cui privacy potrebbe essere intaccata), il regolamento Inail individua una causa di sospensione del procedimento, ma per arrivare a questo risultato deve avvalersi della disposizione generale sulla sospensione dei procedimenti (articolo 2 della legge 241/1990).
Il registro - Accogliendo un suggerimento dell'Anac, l'Inail istituisce il registro degli accessi, diviso in tre sezioni: accesso documentale; accesso civico; accesso civico generalizzato. Si tengono sotto controllo e si monitorano così tutte le istanze, dalla proposizione alla sentenza del giudice in caso di eventuale contenzioso.
Fonte: Italia Oggi del 5 aprile 2018 - Articolo a cura di Antonio Ciccia Messina