Green pass, il Garante Privacy non pone veti sul controllo dei documenti d'identità da parte dei gestori di bar e ristoranti
Controllare il green pass significa non solo utilizzare specifici canali digitali (l'App VerificaC19 messa a punto dal governo) per la lettura delle certificazioni verdi, ma anche verificare l'identità del titolare. In attesa che arrivi la circolare promessa dal Viminale con le indicazioni per gli esercenti e i gestori dei servizi, il Garante privacy sconfessa il ministro dell'interno Luciana Lamorgese che lunedì aveva dichiarato di voler esonerare bar e ristoranti dal controllo dei documenti di identità dei clienti muniti di green pass.
Rispondendo a un quesito della regione Piemonte, l'Autorità presieduta da Pasquale Stanzione, ha confermato la tesi, suffragata dalla lettera del dpcm 17 giugno, (quello che ha indicato le specifiche tecniche per i controlli del green pass) dell'impossibilità di controllare la titolarità delle certificazioni senza un contestuale accertamento dell'identità di chi le presenta.
«La disciplina procedurale, riconducibile al dpcm 17 giugno 2021», scrive il Garante all'assessore della regione Piemonte Maurizio Marrone, «comprende, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde, anche gli obblighi di verifica dell'identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del citato dpcm».
Il Garante ha confermato che non esistono problemi di trattamento dei dati personali nella disciplina del green pass, proprio perché lo stesso dpcm 17 giugno, all'articolo 13 comma 5 esclude la raccolta «da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma». Secondo l'Authority il trattamento dei dati personali è consentito nella misura in cui si limita alla mera verifica dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento.
Fonte: Italia Oggi dell'11 agosto 2021