NEWS

È legale registrare con audio e/o video una conversazione nella dimora privata del soggetto registrato?

Con le moderne tecnologie, quella di registrare o video-riprendere conversazioni o immagini all’insaputa dell’interlocutore è una prassi sempre più diffusa, favorita da cellulari, smartphone ed altri dispositivi simili che permettono di registrare senza dare nell’occhio.

Tale condotta può essere considerata lecita o illecita, sotto il profilo civile o penale, a seconda del contesto in cui ci si trova. Nell’ambito dei rapporti di lavoro, ad esempio, la Cassazione ha di recente affermato che la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, se operata da persona che ne sia partecipe, costituisce prova documentale ammissibile sia nel processo civile che in quello penale, quando lo scopo della registrazione è quello della tutela giudiziaria dei diritti del lavoratore (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 11322 del 10 maggio 2018).

Tuttavia, sempre rimanendo nel contesto giuslavoristico, non mancano pronunce di segno opposto della medesima Corte di legittimità, che censurano la registrazione di conversazioni tra presenti all’insaputa dei conversanti, ritenendola una grave violazione del diritto alla riservatezza tale da giustificare il licenziamento; ciò quando non viene in gioco il bilanciamento tra due interessi di pari rango quali sono, da un lato, il diritto alla riservatezza e, dall’altro, la tutela giurisdizionale dei diritti (da ultimo, Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza del 16 maggio 2018, n. 11999).

Ne deriva che la medesima condotta – anche quando posta in essere in luoghi di privata dimora - potrà essere punibile o meno in base alle varie componenti oggettive o soggettive della concreta fattispecie (chi registra, per quali scopi, con quali modalità, con il consenso, eccetera), alle quali conseguono decisioni giudiziali il più delle volte solo apparentemente discordanti. Fatta salva la sanzione penale, nei casi in cui ricorrano gli estremi del delitto di cui all’articolo 617-septies del Codice penale («Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente»), in punto di normativa privacy, il fatto descritto dal lettore andrà declinato diversamente a seconda che sussista o meno un punto di equilibrio tra la riservatezza della persona e la tutela giurisdizionale dei diritti.

Va infine rilevato che una videoripresa a carattere esclusivamente personale e domestico – che non implichi comunicazione a terzi o diffusione di dati personali – non soggiace alla disciplina in materia di trattamento di dati personali.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Risposta a cura di Riccardo e Rosario Imperiali

Note Autore

Federprivacy Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Prev Antiriciclaggio, anche con il GDPR per il trattamento dei dati non è necessario il consenso
Next Cassazione, giro di vite su newsletter pubblicitarie non richieste

Vademecum per prenotare online le vacanze senza brutte sorprese

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy