Diffamatorio il post di Facebook che ritrae operai comunali facendo notare che non lavorano
Attenzione alle critiche espresse sul proprio profilo Facebook. Infatti, può costituire diffamazione la diffusione di foto che riprendono un momento "criticabile" della vita di terzi dando, in pasto all'estesa platea dei social, l'impressione che lo scatto sia rappresentativo di una condotta generalizzata di chi vi è ritratto e di cui così si offende la reputazione.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 11426/2021 ha respinto il ricorso contro la condanna per diffamazione di un privato cittadino che dopo aver fotografato gli operai di un cantiere pubblico postava la foto su Facebook con una discalia che puntava il dito - con ironia e senza espressioni formalmente offensive - sull'attegiamento estremamente rilassato se non disinteressato rispetto al lavoro che questi stavano svolgendo.
Ma da tale post nasceva un fiume di critiche degli utenti del social all'indirizzo dei quattro operai definiti fannulloni o peggio, al punto di costringere lo stesso autore del post all'invito a ridimensionare i giudizi lesivi della reputazione espressi dagli utenti on line. Ma era ormai troppo tardi per rimediare al danno . Infatti, tale comportamento "riparatore" non scrimina il reato di diffamazione ormai consumato dall'avvenuta lesione della reputazione altrui.
La giustificazione di aver agito nell'esercizio del proprio diritto di critica - anche se non quella politica - non veniva riconosciuta per aver dato un giudizio negativo rubando un frammento di vita attraverso una foto e dileggiando indistintamente tutti coloro che vi erano ritratti, anche chi era stato ripreso intento al lavoro. Lo stesso ricorrente in effetti, intervendo a seguito dei commenti offensivi degli altri internauti aveva persino fatto rilevare al pubblico di Facebook che nel gruppo di operai ve ne erano alcuni intenti a svolgere una mansione per quanto di maniera rilassata. Lo sprovveduto internauta, che voleva forse limitarsi a uno sfottò legittimo, non è riuscito - nonostante tali interventi - a evitare imputazione e condanna per diffamazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 25 marzo 2021