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Corte Ue: nei rinvii pregiudiziali il giudice nazionale deve anonimizzare i dati

Protezione dei dati personali rafforzata nei procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con le nuove «Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale» (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 257), che sostituiscono quelle del 2016, la Corte è intervenuta a rafforzare la cooperazione tra giudici interni e giudici Ue anche nel segno della tutela dei dati personali e di una maggiore digitalizzazione nel procedimento.

In particolare, nel fornire le indicazioni pratiche sulla forma e sul contenuto delle domande pregiudiziali, sono state interpretate le regole per favorire una maggiore tutela dei dati personali, tenendo conto che, in base all’articolo 23 del Protocollo n. 3 dello Statuto della Corte Ue, la decisione di Lussemburgo deve essere pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Di qui una maggiore tutela delle persone fisiche coinvolte.

Di conseguenza, il giudice nazionale che solleva la questione pregiudiziale e che «è il solo a disporre di una conoscenza integrale del fascicolo trasmesso alla Corte» deve farsi carico degli obblighi di protezione dei dati e procedere all’anonimizzazione «dei nomi delle persone fisiche menzionate nella domanda o interessate dal procedimento principale, nonché a occultare gli elementi che potrebbero consentire di identificarle».

La necessità di un obbligo a monte, a carico dei tribunali interni, è dovuta – scrive la Corte – alla circostanza che le tecnologie dell’informazione e il ricorso costante ai motori di ricerca renderebbero «priva di utilità un’anonimizzazione effettuata dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale e, a fortiori, dopo la notifica di quest’ultima agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione relativa alla causa considerata». Questo porterà anche a una rivoluzione nel tradizionale metodo di citazione della causa perché, se coinvolte persone fisiche, non potranno più essere indicati i nomi delle parti ma solo le iniziali. Una limitazione che, invece, non si applicherà alle persone giuridiche.

Precisato che spetta al giudice nazionale - che si trova nella posizione migliore per valutare in quale fase effettuare il rinvio - decidere il momento più idoneo per rivolgersi a Lussemburgo, la Corte ha evidenziato che, per gli effetti della pronuncia, spetta, in ogni caso, al giudice del rinvio «trarne le conseguenze concrete, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione». Tra i suggerimenti per assicurare una corretta amministrazione della giustizia è richiesto che il rinvio pregiudiziale sia deciso dopo un contraddittorio tra le parti.

Le raccomandazioni contengono un allegato con l’individuazione degli elementi essenziali per la domanda in via pregiudiziale, che potrà essere trasmessa per via telematica o per posta.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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