Consiglio di Stato: visite fiscali, attenzione al rispetto della privacy dei dipendenti
Armonizzare le fasce di reperibilità tra pubblico e privato e mantenere alta l'attenzione sul tema della privacy dei dipendenti malati. Queste alcune delle valutazioni del Consiglio di Stato, che ha espresso il suo parere in merito allo schema di decreto ministeriale recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali, in attuazione del "polo unico delle visite fiscali" introdotto dalla riforma Madia (artt. 18 e 22 del dlgs 75/2017). Secondo la legge, l'Inps avrà competenza esclusiva per le visite mediche di controllo dei dipendenti, sia pubblici che privati ; il nuovo polo unico è in vigore dal primo settembre.
Per la completa attuazione, però, manca ancora il decreto ministeriale che elencherà le modalità di esecuzione della normativa. Lo schema di decreto, composto da dieci articoli, è passato al vaglio del Consiglio di stato, che ha espresso parere favorevole anche se con alcune osservazioni.
La riforma Madia stabilisce che «al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del ministro della semplificazione, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo» (art. 18, dlgs 75/2017, che interviene a modificare l'art. 55-septies, comma 5 bis del dlgs 165/2001). Tuttavia, lo schema di decreto individua, all'art 3, esclusivamente le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) senza agire su quelle del settore privato (10-12 e 17-19).
In questo modo, si mantiene immutata la differenziazione tra i due settori. Secondo il ministero, "l'armonizzazione avrebbe comportato una riduzione delle fasce orarie per i dipendenti pubblici e, quindi, una minore incisività". Per evitare la non conformità al criterio di delega (art. 55-septies, comma 5-bis del dlgs 165/2001) il Consiglio di stato «invita l'amministrazione (il ministero) a procedere, con le modalità ritenute più opportune, all'armonizzazione della disciplina delle fasce orarie tra dipendenti pubblici e privati» chiedendo, quindi, un'integrazione all'art. 3 del decreto.
Tra le osservazioni proposte, il Consiglio ha poi posto l'accento sul tema della privacy. Viene rilevato che le future comunicazioni tra datore di lavoro, Inps e lavoratore avverranno tramite specifici canali telematici con modalità, elaborate dall'Inps, «idonee a garantire la riservatezza dei soggetti sottoposti a visita fiscale ai sensi del codice della privacy.
Si auspica, quindi, che nella fase di individuazione delle suddette modalità di comunicazione sia acquisito il parere del garante della privacy, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa di delega, visto la delicatezza della materia in esame».
Il consiglio interviene, inoltre, sull'art. 9 del decreto che, ai sensi della circolare Inps n. 79 del 2/5/2017, stabilisce l'obbligo di rettifica del certificato di malattia nel caso il lavoratore riprenda l'attività lavorativa in anticipo rispetto a quanto previsto dalla prognosi originaria.
In questo caso, il problema è dato dal termine «rettificare», non ritenuto adatto in quanto una rettifica presuppone la correzione di un errore, mentre lo stesso potrebbe non essersi verificato, dato che il decorso della malattia potrebbe aver subito modifiche non prevedibili al momento della sua manifestazione. Inoltre, il Consiglio suggerisce di offrire la possibilità di poter richiedere la rettifica anche ad un altro medico, piuttosto che allo stesso che ha rilasciato il certificato, in modo da evitare "un aggravio procedimentale che potrebbe ritardare l'anticipato rientro dei dipendenti".
Fonte: Italia Oggi del 5 settembre 2017