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Centrale rischi, segnalabili i "Past due", e l’indicazione dei dati personali dei soci della snc non viola la privacy

È legittima la segnalazione della banca alla centrale rischi di Bankitalia dei «Past due». E l’indicazione dei dati personali dei soci illimitatamente responsabili della Snc non viola la privacy, anche se la banca non qualifica il carattere contestato dei crediti. La Cassazione, con la sentenza 28720 depositata il 16 dicembre 2020, dichiara inammissibile, il ricorso dei soci coobbligati contro il Garante per la protezione dei dati personali, che aveva avallato il comportamento dell’istituto di credito.

I Past Due sono i crediti scaduti o sconfinanti oltre un certo termine

Due principalmente le censure mosse dai ricorrenti: l’illegittimità della segnalazione, perché la banca aveva omesso di indicare come contestati tutti i crediti nei loro confronti e l’inserimento tra le segnalazioni pregiudizievoli dei «Past due». Passi falsi per i quali i ricorrenti chiedevano di annullare il provvedimento contestato o, in subordine, la disapplicazione delle disposizioni regolamentari della Banca d’Italia riferite alla Centrale rischi. Infine, di imporre alla banca il blocco, la cancellazione e l’inibizione delle segnalazioni dannose e l’accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di quest’ultima.

Per la Suprema corte però non ci sono state violazioni.

Il trattamento dei dati era in linea con un caso previsto dalla legge e dalla normativa di vigilanza di Palazzo Koch: l’indicazione dei coobbligati in quanto soci della società legata dal rapporto bancario relativo al credito. Né la condotta dell’istituto si può considerare scorretta per la mancata indicazione del carattere contestato del credito vantato dalla banca o oggetto di segnalazione contro il debitore principale. Un obbligo che non è previsto da nessuna legge o regolamento per le forme di coobligazione.

Non passa neppure la contestazione relativa ai «Past due» che, ad avviso dei ricorrenti, si traduceva di fatto in un “alert” su un possibile default.

La Cassazione ricorda che l’accordo Basilea 2 identifica con l’espressione «Past due» i crediti scaduti o sconfinanti da più di 90/180 giorni che rientrano tra le posizioni di default. L’accordo fa una distinzione tra i «Past due» di 90 e di 180 giorni, evidenziando che il secondo “sforamento” è, ovviamente, più grave.

È un primo e importante indizio che il soggetto in questione , sia azienda o privato, ha delle difficoltà finanziarie che, se non risolte, preludono spesso al default conclamato «cioè alla successiva classificazione ad incaglio e/o a sofferenza».

Fonte: Il Sole 24 Ore del 17 dicembre 2020

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