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Il reato di appropriazione indebita si configura anche per la sottrazione di file di dati

Costituisce appropriazione indebita la sottrazione definitiva di file o dati informatici attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato al colpevole per motivi di lavoro e restituito formattato. I dati informatici, per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità, devono essere considerati come cose mobili ai sensi della legge penale. Lo chiarisce la Cassazione con la Sentenza 11959/2020 della Seconda sezione penale con la quale la Corte modifica un orientamento contrario a ritenere applicabile l’appropriazione indebita, reato punito con pena fino a 3 anni, alla condotta di sottrazione di file.


Le ragioni dell’avversità stavano soprattutto nella nozione di cosa mobile che la norma penale, articolo 624 del Codice, individua come oggetto materiale della condotta illecita. Un concetto caratterizzato dalla necessità che la cosa si possa detenere, sottrarre, possedere, che si possa muovere. Di conseguenza, a dovere essere escluse dal perimetro della norma penale erano tutte le entità immateriali (le opere dell’ingegno, le idee, le informazioni).

Ora però la Cassazione, nel fondare le ragioni del nuovo orientamento, svolge un’attenta considerazione della natura del file per concluderne che «pur non potendo essere materialmente recepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i file possono essere conservati e elaborati».

È innegabile tuttavia l’impossibilità di materiale appropriazione del dato informatico, ma la sentenza mette in evidenza come è necessaria un’opera di adeguamento della norma, distaccandosi da una nozione di possesso legata alla detenzione fisica. Così, «indiscusso il valore patrimoniale che il dato informatico possiede, in ragione della facoltà di utilizzazione e del contenuto specifico del singolo dato, la limitazione che deriverebbe dal difetto del requisito della “fisicità” della detenzione non costituisce elemento in grado di ostacolare la riconducibilità del dato informatico alla categoria della cosa mobile».

Si tratta, nella valutazione della Cassazione che sul punto richiama anche la Corte costituzionale, di un caso “classico” nel quale la disposizione penale è integrata nella sua descrizione da elementi scientifici, etici, di senso comune, estranei all’area delle discipline giuridiche.

La Corte ha così ritenuto fondata la condanna del dipendente di una società che, dopo le dimissioni, è stato assunto da un’altra impresa attiva nel medesimo settore. Prima di presentare le dimissioni, l’imputato aveva restituito il notebook aziendale con l’hard disk formattato senza traccia dei dati originariamente presenti, provocando in questo modo il cattivo funzionamento del sistema informatico aziendale e impossessandosi dei dati presenti che, in seguito, erano stati trovati nella disponibilità dell’imputato su computer oggetto di sequestro.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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