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Contro il revenge porn più poteri al Garante della Privacy

Più poteri al Garante della Privacy per bloccare o ingiungere di cancellare la pubblicazione online, all’insaputa dell’interessato, di foto o video a sfondo sessuale. Interventi che l’Autorità già svolgeva ma che la nuova norma, inserita nel DL 139/2021 sulle riaperture, ha maggiormente circostanziato, imponendo tempi di reazione rapidi: l’Autorità si deve muovere entro 48 ore dalla richiesta. Una novità che ricalca quanto già previsto per il cyberbullismo. Entrambi fenomeni - quest’ultimo e il revenge porn su cui interviene il decreto - utilizzano il web per colpire, spesso indirizzandosi verso minori o persone comunque fragili, con conseguenze devastanti e in alcuni casi estreme.

Più poteri al Garante della privacy per combattere il revenge porn

Le misure già attive - Per il bullismo in rete erano già stati riconosciuti al Garante poteri più efficaci di intervento dalla legge 71 del 2017 e ora analoga operazione è stata fatta con l’obiettivo di contrastare la cosiddetta “vendetta pornografica”, visto che il materiale sessuale viene spesso pubblicato online come ritorsione verso ex partner, fino ad arrivare al vero e proprio ricatto.

Un fronte su cui il Garante della privacy è già attivo: a marzo di quest’anno ha sia pubblicato un vademecum con le raccomandazioni per non cadere nella “trappola” del revenge porn e sia stretto un accordo con Facebook per evitare che foto e video intimi finiscano sui social senza l’autorizzazione del diretto interessato. Si tratta di una misura a scopo preventivo, nel senso che chi ha una fondata ragione di pensare che materiale a sfondo sessuale che lo riguarda possa, a sua insaputa, finire sulla rete, può rivolgersi al Garante, che, dopo una veloce istruttoria, trasferisce l’allarme a Facebook, in modo che blocchi anche su Instagram la circolazione di foto o video. Da marzo a oggi sono arrivate all’Autorità circa sessanta richieste d’intervento.

La norma -  Una prospettiva che ora viene rafforzata dalla norma del decreto legge 139 (articolo 9, comma 1, lettera e), la quale assegna al Garante maggiore incisività di intervento. Viene, infatti, previsto che chiunque - compresi i minori, che dopo i 14 anni possono agire da soli, mentre al di sotto devono affidarsi ai genitori a a chi ne esercita la tutela - possa rivolgersi al Garante se ritiene che «immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso».

Un comportamento che viola l’articolo 612-ter de Codice penale, che punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5mila a 15mila euro la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Intervento in 48 ore - Il Garante può essere raggiunto con una segnalazione (più immediata) o attraverso un reclamo (più formale), ma in entrambi i casi deve attivarsi entro 48 ore facendo leva sui poteri che gli riconosce il regolamento europeo sulla privacy (il Gdpr), tra i quali anche quello di chiedere di bloccare la pubblicazione dei dati.

La novità sta, oltre che nella predisposizione di una norma ad hoc sulle misure di contrasto al revenge porn, nella tempistica di intervento, che si fa molto stretta, come d’altra parte deve essere per evitare la replicazione sui siti delle immagini incriminate.

La novità apre anche a un’altra prospettiva, perché conferisce al Garante ancora più legittimazione per perseguire e sottoscrivere anche con altre piattaforme social - per esempio Tik Tok - accordi analoghi a quello concluso con Facebook. Certo, c’è poi tutta una estesa parte di mondo della rete, a cominciare dai siti porno, in cui questo tipo di intervento sistematico diventa più complicato se non impossibile. In quel caso, il Garante si dovrà muovere caso per caso, confidando nei poteri della tecnologia.

La novità - Nel decreto legge 139 di inizio ottobre - ora in via di conversione parlamentare: è al Senato in prima lettura - sono state inserite alcune norme che riguardano il trattamento dei dati personali. Tra queste, una ridisegna in parte i poteri del Garante della privacy contro il revenge porn, ovvero la pubblicazione (minacciata o reale) sul web di foto e video a sfondo sessuale all'insaputa dell'interessato

Il Garante - Chiunque, minori compresi, ritenga di essere vittima di revenge porn può rivolgersi al Garante attraverso una segnalazione o un reclamo. L'Autorità, dopo una veloce istruttoria per appurare la fondatezza della richiesta e comunque entro 48 ore dal suo ricevimento, interviene per impedire la pubblicazione sulla rete del materiale incriminato o per bloccarne la sua circolazione.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

Note Autore

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Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

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