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Spagna: Garante della privacy sanziona un sedicenne per cyberbullismo e revenge porn a scuola

Sedicenne sanzionato per violazione della privacy per avere usato video e foto sessuali per ricattare una tredicenne, che li aveva inviati a mezzo di piattaforme social e di messaggeria istantanea. Per il Gdpr il sedicenne è un titolare del trattamento e la sua condotta ha realizzato un trattamento illecito: è successo in Spagna (procedura n.ps-00107-2022), dove il locale garante della privacy ha irrogato al sedicenne una sanzione pecuniaria di 5 mila euro.

Revenge porn: contestabili anche le violazioni della privacy

La pronuncia segna una modalità alternativa nella tutela delle vittime di forme di uso non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

La pronuncia del Garante spagnolo ha rilevanza anche in Italia, considerato che applica il Gdpr e cioè la stessa normativa applicabile in Italia. apre le strade a più modalità di tutela delle vittime di abusi, tema con cui devono misurarsi tutte le scuole italiane: non solo, dunque, interventi sulle piattaforme Internet mirati a stoppare la circolazione di file contro la volontà dei soggetti ripresi, non solo indagini penali, non solo azioni educative e di promozione culturale o rimproveri ufficiali, non solo, quindi, iniziative dalle alterne fortune.

A tutto ciò il Garante spagnolo della privacy aggiunge e inserisce tra le risposte a questi comportamenti odiosi anche le misure sanzionatorie previste dal Gdpr.Nel caso specifico un ragazzo di 16 anni era in contatto con una bambina di 13 anni tramiteInstagram e WhatsApp.La bambina ha usato le piattaforme per mandare al ragazzo immagini intime, ricattandola.

Il genitore della malcapitata ha presentato un reclamo al Garante della privacy spagnolo, che ha avviato un procedimento per la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del Gdpr (trattamento senza consenso dell'interessato).Il ragazzo si è difeso invocando il divieto di doppia punizione (ne bis in idem), avendo nel frattempo già riportato una condanna del tribunale minorile.

Il garante ha rigettato l'eccezione, sostenendo che una cosa è punire per le minacce e altra cosa punire per il mancato consenso a un trattamento.

Passando all'esame secondo la disciplina privacy, il garante spagnolo sottolinea che sono operazioni di trattamento anche la mera raccolta, conservazione e registrazione di immagini e video. Mancando il consenso, il Garante spagnolo ha applicato la sanzioni di 5 mila euro per la violazione del citato articolo 6 Gdpr, che sarà posta a carico dei genitori.

La vicenda spagnola va studiata per le possibili applicazioni in Italia.

Al riguardo si deve ricordare che ai sensi dell'articolo 2 della legge sulle sanzioni amministrative (n. 689/1981) della violazione amministrativa commessa da chi, al momento in cui ha commesso il fatto era incapace, non avendo compiuto i diciotto anni, risponde chi è tenuto alla sorveglianza.

Vi è da chiedersi, dunque, se a fronte della notizia di fatti simili a quello della vicenda spagnola o che riguardano episodi di bullismo, cibernetico o tradizionale, non possa o non debba essere attivato d'ufficio a carico dell'autore dei fatti un procedimento per violazione della privacy.

Peraltro, l'attività di prevenzione di episodi di ciberbullismo e revenge porn, che passa attraverso idonee iniziative formative ed educative, in cui la scuola è protagonista, deve tenere conto dei risvolti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Fonte: Italia Oggi del 20 dicembre 2022 - di Antonio Ciccia Messina

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