La rilevazione dell’impronta digitale del lavoratore utilizzata solo per snellire la rilevazione delle presenze non è conforme al GDPR
Come noto il GDPR dopo aver definito il dato biometrico (art. 4, n.14) come il dato personale ottenuto da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici, ha altresì inserito tale tipologia di dati - in ragione della loro delicatezza - derivante dalla stretta (e stabile) relazione con l’individuo e la sua identità- tra i “dati particolari” (art. 9, par. 1 del Regolamento UE 2016/679).