L’obbligo di nomina del rappresentante in Europa e nel mondo previsto dal GDPR
L'obbligo di nominare un rappresentante dei titolari o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione Europea (UE) è disciplinato dall'articolo 27 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e si applica a tutte le organizzazioni non stabilite nell'UE che trattano dati personali degli interessati che si trovano nell'UE, a condizione che il trattamento sia relativo: