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Il Codice Penale punisce con arresto o ammenda chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per "petulanza" o per altro biasimevole motivo reca molestia o disturbo al prossimo. Secondo la Corte di Cassazione non è condivisibile la tesi secondo cui, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la messaggistica telematica non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati, evitarne la ricezione semplicemente escludendo o "bloccando" il contatto sgradito.

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Non integra il reato di molestie l'aver scattato delle foto all'auto del condomino parcheggiata in un'area vietata alla sosta per documentarne il comportamento all'amministratore, anche se a bordo vi erano i figli minori. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18744/2023, accogliendo il ricorso di un uomo prima imputato perché "per biasimevole motivo, recava molestia e disturbo ai condomini" e poi assolto in considerazione della "particolare tenuità del fatto".

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Non scatta il plagio della banca dati a carico di chi utilizza indirizzi email senza avere la consapevolezza della loro illecita provenienza. Va provato dunque l'elemento psicologico del comportamento che costituisce reato ai sensi della legge sul diritto di autore in particolare per aver posto in essere la condotta penalmente rilevante descritta dall'articolo 171-bis della legge 633/1941, cioè l'uso di un data base senza l'assenso del suo autore.

Poker di rischi per il lavoratore che scippa dati aziendali. C'è il rischio civilistico, quello disciplinare, quello penalistico e quello per violazione della privacy. Proprio quest'ultimo fronte (violazione della privacy) mette anche il datore di lavoro con le spalle al muro, potendosi contestare ai suoi danni una condotta di data breach (violazione dei dati personali). Con il risultato, per il datore di lavoro, di essere, nel contempo, vittima e reo: vittima del dipendente infedele e reo per non aver saputo arginare una violazione della riservatezza. Ma vediamo, dunque, di tratteggiare il quadro delle responsabilità connesse alla indebita fuoruscita di dati dal perimetro aziendale.

Se la persona colpita da frasi offensive all’interno di una chat condivisa con altri non era on line al momento della loro pubblicazione il reato commesso dall’autore dell’espressioni ingiuriose è quello della diffamazione e non dell’ingiuria aggravata.

Scatta il reato di trattamento illecito di dati personali per chi -anche solo in un breve lasso di tempo - posta su siti porno fotomontaggi realizzati a partire da foto di sue conoscenti, prelevate da Facebook. E non costituisce valida difesa sostenere che si tratti solo di "una bravata". La Cassazione con la sentenza n. 43534  ha così confermato la condanna a sei mesi per il reato lesivo della privacy di ben 17 ragazze, nonostante avessero tutte rimesso la querela per diffamazione a seguito di uno spontaneo risarcimento di 1.300 euro ciascuna da parte del ricorrente.

La Corte di Cassazione veniva chiamata a valutare la legittimità della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trieste del 22 novembre 2017, che aveva confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Gorizia, 28 aprile 2016. Entrambi i tribunali avevano dichiarato l’imputato colpevole dei reati di sostituzione di persona, utilizzo indebito di dati personali e di tentata truffa in quanto questi aveva falsificato la patente di una terza persona, per finanziare l’acquisto di un computer con il nome di questi.

Se è legittimo criticare il proprio avvocato, esagerare, tempestandolo di mail e sms, può costare una condanna per stalking. È quanto emerge da una recente sentenza della quinta sezione penale della Cassazione (n. 35022/2021) che ha confermato la condanna ex articolo 612 bis c.p. nei confronti di un uomo che aveva preso di mira la propria legale. A pesare sia lunga durata della condotta che la mole di messaggi inviati.

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