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Reato postare su siti porno fotomontaggi con volti presi da Facebook

Scatta il reato di trattamento illecito di dati personali per chi -anche solo in un breve lasso di tempo - posta su siti porno fotomontaggi realizzati a partire da foto di sue conoscenti, prelevate da Facebook. E non costituisce valida difesa sostenere che si tratti solo di "una bravata". La Cassazione con la sentenza n. 43534 ha così confermato la condanna a sei mesi per il reato lesivo della privacy di ben 17 ragazze, nonostante avessero tutte rimesso la querela per diffamazione a seguito di uno spontaneo risarcimento di 1.300 euro ciascuna da parte del ricorrente.

La difesa sosteneva si fosse trattato solo di una provocazione senza alcun intento di nuocere, vista la brevità della diffusione, la pregressa conoscenza con le vittime, il non aver diffuso altri dati in grado di farne rilevare l'effettiva identità e l'aver realizzato una tale condotta solo per la prima volta. Ma per i giudici è stato rilevante - ai fini della prova del dolo specifico nella commissione del reato - anche il fatto che il ricorrente abbia incitato gli utenti a commentare le foto.

Elementi del reato - Il ricorrente lamentava un'applicazione formalistica alla sua condotta della fattispecie di reato poiché mancava prova di quanti utenti avessero visionato il materiale da lui realizzato e della misura del turbamento patito dalle vittime. La Cassazione risponde affermando che l'indiscutibile attentato all'onorabilità delle persone inconsapevolmente interessate dal fotomontaggio e l'assenza del loro consenso all'utilizzo della propria immagine sono alla base del reato previsto dall'articolo 167 del Codice Privacy. Infine, ricorda la Cassazione che l'offensività del comportamento, e quindi il danno alle vittime, è direttamente connesso alla diffusione in rete anche se fosse esiguo il numero di utenti che visionano il materiale incriminato. Il carattere pornografico del sito non può far escludere il danno all'onorabilità delle giovani donne e rende irrilevante l'azione riparatoria di aver cancellato dai siti hot in tempi brevi i fotomontaggi. Esclusa quindi la causa di non punibilità per tenuità del fatto, il ricorrente ha comunque usufruito in termini di pena delle riduzioni dovute al rito abbreviato e all'avvenuta riparazione del danno subito dalle vittime.

 Fonte: Il Sole 24 del 25 ottobre 2019

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