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Polizia Locale: per installare le telecamere di videosorveglianza nelle camere di sicurezza occorre fare la valutazione d'impatto

Quando si parla di trattamenti di dati personali che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali delle persone è necessario condurre una valutazione di impatto privacy non solo per gestire al meglio il rischio inerente il trattamento, ma anche per dimostrare di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate.

Videosorveglianza nelle Camere di Sicurezza, si deve rispettare la privacy

Si tratta di adempimenti che spettano tanto ai privati quanto ai soggetti pubblici. In questi termini un Comune, prima della riforma del regolamento UE 679/2016, aveva posto all’Autorità Garante nel 2013 un quesito relativo alla liceità del trattamento dei dati personali svolto per mezzo dell’installazione di telecamere che riprendano l’interno delle camere di sicurezza del comando della polizia municipale ove, ai sensi degli artt. 380 o 381 c.p.p., vengono rinchiusi gli arrestati in flagranza di reato da personale con qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.

Il Comune aveva evidenziato che le immagini sarebbero state visionate dal personale del Comando e conservate per un massimo di 24 ore, consentendo di poter controllare a distanza i detenuti al fine di intervenire in caso di tentativo di evasione e per evitare possibili atti di autolesionismo.

Fornendo riscontro, l’Autorità aveva rappresentato che la circostanza che le camere di sicurezza debbano essere sottoposte a sorveglianza non implica per ciò solo che sia prevista e consentita l’installazione di telecamere che riprendano l’interno delle stesse.

Rilevato che non risulta sussistere – né è stata indicata dal Comando – alcuna specifica normativa concernente la videosorveglianza nelle camere di sicurezza, era stato evidenziato che la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi su una vicenda relativa ad un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis, l. n. 354/1975, ha ritenuto illegittimo il ricorso alla videosorveglianza totale dello stesso – anche nel momento dell’utilizzo della toilette –, valutando idonei a prevenire possibili aggressioni alla persona del detenuto i controlli fisici diretti mediante feritoie ed oblò (Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2011).

Occorre dunque assumere come riferimento la normativa generale in materia di protezione dei dati posta dal Codice (NdR oggi dal combinato normativo di cui al RGPD e Codice) e, più specificamente, i principi posti dall’art. 11 (NdR oggi art. 5 RGPD) oltre alle prescrizioni contenute nel provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza (NdR oggi alla luce del Provv. EDPB n.3/2019).

In particolare, nella materia rilevano i principi di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati, rispetto ai quali occorre valutare, ad esempio, se sia necessario installare le telecamere all’interno delle camere di sicurezza o se sia sufficiente posizionarle negli ambienti attigui alle celle, oppure ancora se corrisponda alle esigenze esposte dal comando dotare di telecamere solo una o più celle, da utilizzare nei soli casi, da valutare rigorosamente volta per volta, in cui sussistano effettive e concrete esigenze di prevenire possibilità di evasione o pericoli alla persona, rimanendo sempre ferma, come ha chiarito la citata pronuncia della Suprema Corte, la salvaguardia degli aspetti più intimi della sfera di riservatezza dell’interessato.

Le conseguenti valutazioni non possono comunque essere assunte con carattere di generalità, ma devono essere svolte caso per caso e, ove ritenuto necessario il trattamento in esame,  devono essere supportate da una circostanziata motivazione. (Garante Nota 5 Settembre 2013)

Alla luce delle considerazioni svolte dal Garante nel 2013, oggi, un Comando di Polizia Locale che intenda installare telecamere all’interno delle Camere di sicurezza dovrà prima condurre una valutazione di impatto privacy ai sensi dell’articolo 35 RGPD, facendo proprie le riflessioni svolte dall’Autorità Garante.  

Note Autore

Marco Soffientini Marco Soffientini

Avvocato esperto di protezione dei dati personali, Data Protection Officer di Federprivacy. Autore Ipsoa, docente Unitelma Sapienza, Privacy Officer certificato TÜV Italia, Fellow Istituto Italiano Privacy.  - Twitter: @msoffientini1

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