Oscuramento dei dati nelle sentenze, niente privacy per le persone giuridiche
Non sussiste l’elemento oggettivo per accogliere l’istanza di anonimizzazione dei dati presentata da un’impresa coinvolta in una controversia sul regime di transito doganale delle merci. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n.25173 depositata il 23 agosto 2023 che ha rigettato la richiesta di una società di import-export che chiedeva l’oscuramento dei nomi delle parti.
Infatti, secondo la Cassazione, le cause relative ai dazi doganali come quelle che riguardano le sanzioni tributarie, non contengono quelle informazioni sensibili classificate come “categorie particolari di dati” dall’art.9 del GDPR, che tutela solo i dati personali delle persone fisiche e non quelli di società o di altre persone giuridiche. E in ogni caso, tali tipologie di controversie sono comunque “prive di quella particolare riservatezza che risulti tale da inibire la pubblicità del provvedimento giurisdizionale”.
Nel caso preso in esame, la Suprema Corte ricorda inoltre che, sul diritto all’anonimato delle parti in giudizio e dei soggetti interessati alla riproduzione di provvedimenti giurisdizionali c’è stato un cambio di rotta, già dal 2011. Il cosiddetto decreto “Salva Italia” (Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 214/2011) ha infatti eliminato il riferimento anche alla giuridica.
È dunque legittimato a presentare l’istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, in qualità di “interessato” solamente “la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi legittimi, da intendersi come motivi opportuni”, come peraltro si era già pronunciata la Cassazione con sentenza n. 16807/2020 ponendo l'accento sulla evidente poca chiarezza del legislatore nel definire il concetto di “motivi legittimi”, ritenendo che l'espressione vada a ben vedere apprezzata quale sinonimo di "motivi opportuni" rimessi come tali al prudente e equilibrato bilanciamento d'interessi che fa capo al giudice stesso.
Per quanto concerne i motivi che possono azionare l’oscuramento delle informazioni riguardanti le parti processuali, va ricordata anche la sentenza della Corte di cassazione n. 47126 del 24 dicembre 2021, che aveva indicato come presupposto per l’accoglimento dell’istanza l’esistenza nell’ordinanza di dati sensibili e la delicatezza della vicenda.
Diverso sarebbe, (come affermato dalla Cassazione con sentenza 22561/2021), se fossero in discussione l’onore e la reputazione del contribuente persona fisica per attività illecite o per condotte elusive. In questo caso vi sarebbe un giustificato motivo per oscurare la sentenza tributaria.