NEWS

Quando installare una fotocamera finta a scopo deterrente non è lecito ed espone a rischi di richieste di risarcimenti

Con l’entrata in vigore del Gdpr il tema sulla videosorveglianza è stato oggetto di studi e approfondimenti specifici ad opera dei garanti europei i quali, in particolare, hanno predisposto le linee guida 3/2019, pubblicate il 29 gennaio 2020 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. Importanti sono i chiarimenti resi circa la non applicazione del Regolamento europeo e quindi delle disposizioni collegate alla normativa sul trattamento dei dati personali, quando una persona non è in alcun modo individuabile e, pertanto: «nell’ipotesi di telecamere finte (o che comunque non registrano video o immagini), in quanto non vengono elaborati dati personali (ma su questo punto devono essere approfonditi i possibili risvolti penali)».

Non è lecito posizionare una finta fotocamera usata come deterrente

La questione è stata anche successivamente ripresa nelle Faq 16 del garante Privacy, nelle quali si pone il seguente quesito: «Ci sono dei casi di videosorveglianza nei quali non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali?» La risposta del Garante precisa che la normativa sulla protezione dei dati: «non si applica, nel caso di fotocamere false o spente perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fermi restando tutti gli obblighi comunque imposti dall’articolo 4 Statuto dei lavoratori)».

Occorre ora domandarci se questo comporti la liceità dell’installazione di telecamere finte in ambito condominiale.

Sul punto occorre considerare che, secondo il Garante, che si è espresso con provvedimento generale 29 aprile 2004 (documento web 1003484), per ciò che concerne l’installazione di telecamere finte o non funzionanti, «l'installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione».

Quindi, seppur non vietate dal Gdpr, le telecamere finte o non funzionanti sono comunque illegittime, e a dircelo è lo stesso Garante privacy. Le stesse potrebbero generare un affidamento incolpevole da parte di chi si trova nelle aree apparentemente videosorvegliate, con possibili conseguenze di responsabilità in capo al soggetto che abbia deciso di installarle.

Lo stesso discorso vale laddove il condominio ritenesse di installare telecamere finte (o di non farlo) ma apponesse cartelli per indicare che si tratta di area videosorvegliata.

In tale ultimo caso, il rischio di azione risarcitoria per falso affidamento è ancor più probabile, in quanto risulterebbe più semplice dimostrare la non rispondenza tra quanto addirittura scritto e quanto invece risulta.

di Carlo Pikler (Fonte: Il Sole 24 Ore del 24 agosto 2022)

Note sull'Autore

Carlo Pikler Carlo Pikler

Avvocato, Centro Studi Privacy and Legal Advice. Coordinatore del Gruppo di Lavoro Federprivacy sulla protezione dei dati personali nelle amministrazioni condominiali.

Prev Dal diritto di difesa al no profit: quando per trattare i dati non serve il consenso dell'interessato
Next Sanzioni Gdpr e altre penalità per inottemperanze della Pubblica Amministrazione: spunti per scenari futuribili

Camera dei Deputati: Artificial intelligence e sostenibilità

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy