Dal diritto di difesa al no profit: quando per trattare i dati non serve il consenso dell'interessato
Scambio dati infragruppo, esercizio dei diritti di difesa, dati tratti da pubblici registri e dati delle attività economiche e trattamenti interni al no profit: sono alcuni casi in cui un'impresa può trattare i dati senza consenso. Possiamo enumerarli rispolverando l'abrogato art. 24 dlgs 196/2003 (codice della privacy), che disciplinava le ipotesi di trattamenti esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso. Vediamo i casi in cui l'impresa può procedere al trattamento previa redazione di una “Lia”, il documento di bilanciamento del pubblico interesse.
Registri pubblici. Un caso di legittimo interesse ricorre per i trattamenti riguardanti dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, purché siano rispettati limiti e modalità sulla conoscibilità e pubblicità dei dati, stabiliti da leggi e regolamenti.
Attività economiche. Il legittimo interesse può essere utilizzato per i dati relativi allo svolgimento di attività economiche, purché trattati nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
Diritto di difesa. La necessità ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive (legge 397/2000) o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sono casi di legittimo interesse. Questo sempre che i dati siano trattati solo per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
No profit. Semaforo verde al legittimo interesse anche per i trattamenti effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo. A due condizioni: modalità di utilizzo previste con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 Gdpr; esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione.
Gruppi societari. Possono essere inquadrati nel legittimo interesse la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per ordinaria finalità amministrativo contabili, a condizione che le finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa prevista dall'art. 13 Gdpr).
Nelle finalità amministrativo-contabili sono compresi i trattamenti connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Fonte: Italia Oggi Sette del 22 agosto 2022 - di Antonio Ciccia Messina