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Non c’è spazio per il legittimo interesse per l’associazione che trasmette i dati dei propri tesserati alla società di gioco d’azzardo

Con la sentenza del 4 ottobre 2024 resa nella causa C-621/22, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata riguardo all'utilizzo del legittimo interesse come base giuridica prevista dal GDPR, relativo a quei casi in cui è lecito trattare i dati personali senza consenso dell’interessato, sulla base appunto di un interesse legittimo del titolare del trattamento.

Nello specifico caso preso in esame dalla CGUE, che è stato considerato anche dall’European Data Protection Board nell’emanazione delle “Linee guida sul trattamento dei dati personali basato sull'interesse legittimo” approvate il 9 ottobre 2024, un’associazione di club di tennis olandese aveva trasferito i dati dei tesserati, senza il loro consenso, ad alcuni sponsor e, in particolare a una società, che vende prodotti sportivi, nonché alla "Nederlandse Loterij Organisatie BV", che è la più grande società di giochi d’azzardo e di giochi da casinò nei Paesi Bassi, la quale aveva remunerato l’associazione per averle fornito i dati personali in questione, ovvero nominativi, indirizzi e domicili degli associati, le loro date di nascita, i numeri di telefono fisso e cellulare, e anche gli indirizzi di posta elettronica dei membri, tutte informazioni finalizzate ad essere utilizzate in una campagna di chiamate promozionale da parte dei call center di cui si era avvalsa la società di giochi d’azzardo.

L’autorità per la protezione dei dati aveva sanzionato l’associazione, che però aveva impugnato il provvedimento. I giudici si erano a loro volta rivolti alla Corte europea per sapere come interpretare l’articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento UE 2016/679, che ammette i trattamenti di dati senza consenso se sussiste un legittimo interesse come valida base giuridica per poterlo fare lecitamente.

La Cgue, pur non chiudendo le porte a considerare l’interesse commerciale come un legittimo interesse, ha rilevato però che usare tale istituto non è necessario (e quindi non utilizzabile) quando si può chiedere agli interessati se danno il loro consenso alla trasmissione dei loro dati a terzi a fini di pubblicità o di marketing.

D’altra parte, la sentenza sottolinea che non c’è spazio per il legittimo interesse se i dati degli interessati vengono trasmessi a un esercente giochi d’azzardo, con il pericolo di esporre quelle persone ai rischi connessi allo sviluppo di ludopatie.

Note Autore

Nicola Bernardi Nicola Bernardi

Presidente di Federprivacy. Consulente del Lavoro. Consulente in materia di protezione dati personali e Privacy Officer certificato TÜV Italia, Of Counsel Ict Legal Consulting, Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni. Twitter: @Nicola_Bernardi

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