'Giusta attenzione per il rispetto della privacy degli assistiti' degli avvocati con le novità sulla fatturazione elettronica
Con il provvedimento del 24 novembre l’Agenzia delle Entrate riscrive le regole sull’emissione e la ricezione dei documenti, con un’attenzione particolare alle informazioni che possono essere utilizzate per i controlli.
Di seguito il commento del Coordinatore dell’Organismo congressuale forense, Avv. Mario Scialla, riportato nel comunicato stampa del 28 novembre 2022 dell’organo permanente che esercita la rappresentanza politica dell’Avvocatura:
“Importante e opportuno provvedimento della Agenzia delle Entrate a tutela della riservatezza degli assistiti degli Avvocati: con provvedimento numero 433608/2022, indicante Regole Tecniche di Fatturazione Elettronica, si prevede che per quanto riguarda le fatture emesse da soggetti che operano nel settore legale, le informazioni contenute nella descrizione dell’operazione, data la loro delicatezza, saranno memorizzate in modalità cifrata al fine di impedire la lettura degli stessi, in caso di accessi non autorizzati. Questo provvedimento riserva la giusta attenzione e un corretto rispetto per la privacy degli assistiti degli Avvocati che possono trarre nocumento dal far trapelare all’esterno, ad esempio, l’esistenza di un processo penale a loro carico. Interventi di questo tipo vanno lodati in quanto consentono concretamente il rispetto del dovere di riservatezza dell’Avvocato e di salvaguardia degli interessi del proprio assistito”.
Con il suddetto provvedimento vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, viene stabilito che:
- l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. ì suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
- con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.