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Può un terzo chiedere la copia di una sentenza presso la cancelleria del Tribunale?

Va premesso che il principio di pubblicità regge ogni attività dello Stato e quindi anche l’adozione degli atti giudiziari, in quanto diretta emanazione dei principi costituzionali dello Stato di diritto e di democrazia. Ciò è del resto ben rappresentato dalla formula solenne «in nome del popolo italiano», che è presente nell’intestazione di ogni pronuncia dei giudici. Le sentenze devono essere pubbliche come pubblici devono essere i processi.

Espressione di questi principi è la norma ben individuata dal lettore, e cioè l’articolo 743 del Codice di procedura civile, che viene interpretata dalla Corte di cassazione nel senso di attribuire a ogni cittadino il diritto soggettivo alla piena conoscenza (e quindi al rilascio di copia) degli atti giudiziari detenuti dai cancellieri e dai depositari di pubblici registri (sezioni unite, sentenza 1629 del 27 gennaio 2010) e ciò indipendentemente dal fatto di essere parte del processo.

Tale diritto non è stato inciso dalla disciplina in materia di dati personali, in quanto varie disposizioni del Dlgs 196 del 2003 confermano la piena liceità del trattamento dei dati derivati da pubblici registri e dai provvedimenti giurisdizionali (in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera c, e gli articoli 51 e 52), sempreché non operi l’esclusione generale prevista per i trattamenti effettuati da persone fisiche, per fini esclusivamente personali, di cui all’articolo 5, comma 3, del medesimo testo).

In argomento è di interesse anche l’autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario disposta dal Garante per la privacy con provvedimento 16 dicembre 2009, n. 7/2009.

Quanto al destinatario della domanda di copia, è senz’altro, in prima istanza, il dirigente della cancelleria. In caso di rifiuto o ritardo, l’articolo 745 del Codice di procedura civile prevede il ricorso al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere esercita le sue funzioni.

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