Controllo del traffico: niente foto dell'infrazione inviate a casa
Anche i sistemi di controllo del traffico, per il Garante, sono strumenti assimilabili agli impianti di videosorveglianza e pertanto devono essere segnalati con il tradizionale cartello stradale. E attenzione a non inviare fotogrammi di infrazioni direttamente al domicilio del trasgressore e in ogni caso occorre oscurare le immagini delle persone non interessate. Sono queste alcune delle indicazioni ripetute dalla risposta n. 15 dell'Autorità garante della privacy, in materia di sistemi elettronici di rilevamento delle violazioni stradali. Un mondo parallelo ma diverso da quello della videosorveglianza urbana, regolato in questo caso esclusivamente dal codice stradale e dal regolamento europeo, oltre che dalle linee guida nazionali e comunitarie.
I cartelli che segnalano gli impianti di videosorveglianza sono obbligatori, specifica l'autorità, «anche in base alla disciplina di settore. L'utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese. La ripresa del veicolo non deve comprendere (o deve mascherare), per quanto possibile, la parte del video o della fotografia riguardante soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. eventuali pedoni o altri utenti della strada).
Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo, ma l'interessato, ossia la persona eventualmente ritratta nelle immagini, può richiederne copia oppure esercitare il diritto di accesso ai propri dati (fermo restando che dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo)».
Altro fronte molto caldo che genera interesse per le possibili implicazioni sanzionatorie è quello del controllo dello smaltimento dei rifiuti con le foto trappole. Ovvero i diffusi sistemi per immortalare le violazioni in materia ambientale.
A parere del Garante questa pratica è consentita per i comuni «solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. In tal caso, l'informativa agli interessati può essere fornita mediante affissione di cartelli informativi nei punti e nelle aree in cui si svolge la videosorveglianza, che contengano anche indicazioni su come e dove reperire un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento. Non è invece previsto o consentito che tale monitoraggio sia posto in essere da soggetti privati».
Fonte: Italia Oggi Sette del 21 dicembre 2020