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Sistan e ricerca scientifica: ok del Garante ad accesso ai dati elementari, ma con più tutele

Il Garante privacy ha dato via libera allo schema di Linee guida del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) per l’accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale (Sistan), ma ha previsto misure che innalzano le tutele sui dati personali trattati.

Le linee guida si sono rese necessarie per tutelare i dati elementari, quelli che si riferiscono ad un’unità statistica (es. una persona fisica, una persona giuridica, un’istituzione, un evento) che, raccolti per finalità statistiche, vengono messi a disposizione della ricerca scientifica con appropriate cautele volte a scongiurarne un uso incompatibile con la ricerca stessa e a garantirne la sicurezza.

L’Autorità ha reso parere favorevole sulle Linee Guida a condizione che le postazioni esterne da cui si effettua l’accesso ai dati elementari da remoto siano collocate in locali dedicati e che i dati siano consultabili solo da ricercatori autorizzati con la registrazione degli accessi fisici.

Il parere è stato reso su uno schema di Linee guida che recepisce le indicazioni fornite dal Garante per assicurare che i trattamenti di dati personali siano conformi al nuovo Regolamento europeo, con particolare riferimento all’individuazione di misure adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati, quali la tracciabilità delle operazioni e la separazione tra il desktop virtuale e la postazione fisica del ricercatore, in modo tale da evitare scambi di file tra i due ambienti e disabilitare la funzione di stampa dello schermo.

In base al richiamato decreto, inoltre, i ricercatori autorizzati all’accesso dovranno appartenere ad un ente riconosciuto dal Comstat all’esito di una specifica procedura come ente di ricerca (università, istituzioni pubbliche o private ecc.) o rientrante nell’elenco degli enti di ricerca dell’Eurostat (l'Ufficio Statistico dell'Unione Europea).

Per l’accesso ai dati, tali enti dovranno presentare un’apposita proposta di ricerca per cui risulti necessario ricorrere a dati elementari e i ricercatori dovranno sottoscrivere una dichiarazione individuale di riservatezza. Anche l’organizzazione richiedente dovrà garantire, infine, specifiche misure per la sicurezza dei dati.

Fonte: Garante Privacy

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