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Garante Privacy: basta telemarketing indesiderato, sanzioni in arrivo per Wind Tre

Wind Tre dovrà rivedere le procedure, “ereditate” da H3G in seguito alla fusione aziendale, con le quali gestisce telefonate ed sms promozionali, al fine di interrompere i contatti commerciali indesiderati. Non potrà inoltre utilizzare, per finalità di marketing, i dati personali di quanti non abbiano espresso un libero e valido consenso per tale trattamento. Questa la decisione adottata dal Garante al termine delle ispezioni avviate muovendo dalle numerose segnalazioni di utenti che protestavano per il disturbo arrecato dalla rete commerciale della società.

Gli accertamenti - avviati nel 2016 con la collaborazione della Guardia di finanza - hanno confermato la presenza di molteplici violazioni, tra cui la ricezione di contatti commerciali in tempi successivi rispetto all’esercizio del diritto di opposizione. A fronte delle lamentele degli utenti, la società spesso si giustificava facendo riferimento a non meglio precisati disguidi tecnici.

Sono emerse gravi carenze anche nella modalità con cui la compagnia telefonica ha costruito la governance, con riguardo ai profili di protezione dei dati, in particolare per quanto concerne la propria rete commerciale. H3G, pur essendo il titolare del trattamento dei dati delle persone contattate dai propri partner, aveva erroneamente qualificato larga parte dei punti vendita come titolari autonomi. La società non aveva predisposto delle liste di esclusione (le cosiddette “black list”) volte a prevenire che i propri partner inserissero nelle campagne promozionali numerazioni di chi si era già opposto al trattamento dei propri dati per finalità di marketing.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, il Garante ha vietato a Wind Tre l’ulteriore trattamento dei dati personali per finalità di marketing in assenza di un valido, preventivo consenso espresso dagli utenti. Ha inoltre prescritto l’adozione di significative misure tecnico-organizzative che garantiscano il pieno rispetto della normativa privacy, in particolare dei principi di correttezza e di privacy by design. La compagnia telefonica dovrà quindi creare liste di esclusione che i partner commerciali dovranno consultare prima di procedere con qualunque contatto promozionale.

Tali liste dovranno essere tempestivamente aggiornate e condivise su base giornaliera con i partner coinvolti nelle campagne marketing. Agli utenti che si sono opposti a telefonate ed sms promozionali dovrà essere comunicato un codice univoco di conferma che possa essere utilizzato in caso di lamentela. Dovranno comunque essere rimosse tutte le condotte che limitano o comportano un più oneroso esercizio dei diritti per gli interessati.

L’Autorità ha avviato autonomi procedimenti sanzionatori per contestare le violazioni amministrative già accertate.

Fonte: Garante Privacy

Note Autore

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Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

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