Body cam sui treni: sì, ma nel rispetto di chi è filmato
Una società di trasporto pubblico ferroviario potrà dotare di body cam (videocamere indossabili) gli addetti alla sicurezza e i capitreno per contrastare e prevenire aggressioni furti e atti vandalici, in aumento negli ultimi anni. Ma dovrà adottare precise misure a tutela della riservatezza delle persone riprese. Per dare il suo via libera al progetto sperimentale, il Garante privacy ha considerato l’impossibilità tecnica di installare telecamere a bordo dei treni di più vecchia costruzione, le specifiche finalità di sicurezza anche dei numerosi utenti del servizio e le finalità di tutela dei beni aziendali.
L’Autorità ha però prescritto una serie di cautele e accorgimenti a garanzia di dipendenti e utenti. Le body cam non saranno sempre accese, ma potranno essere attivate dai capitreno o dagli addetti alla sicurezza solo in presenza di un pericolo concreto per le persone o le cose. Un led rosso ne segnalerà l’attivazione.
I dispositivi trasmetteranno le immagini alla sala operativa in tempo reale. Chi effettua le riprese non potrà modificarle, cancellarle né duplicarle. Solo soggetti diversi, specificamente autorizzati, una volta verificato che le immagini raccolte riguardino fatti realmente pericolosi, potranno disporne l’eventuale estrazione. Questa attività dovrà essere tracciata.
La società, inoltre, dovrà disciplinare le modalità di utilizzo e le specifiche condizioni che legittimano l’attivazione dei dispositivi e dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video coinvolgano soggetti “deboli” (testimoni, vittime di reati, minori ecc.) o riprendano luoghi con particolari aspettative di riservatezza (ad esempio le toilette).
Le immagini raccolte, a cui avranno accesso solo i soggetti autorizzati, dovranno essere conservate in forma cifrata ed essere cancellate automaticamente e irreversibilmente una volta decorso il periodo previsto di una settimana, fatte salve eventuali esigenze di indagine e di accertamento dell’Autorità giudiziaria.
La società dovrà disattivare la funzionalità audio, ritenuta non necessaria dalla stessa società, e in caso di comunicazione delle riprese alle compagnie di assicurazione dovrà oscurare le immagini delle persone non coinvolte.
Dovranno essere predisposti inoltre adeguati strumenti di comunicazione anche a bordo delle vetture per avvisare gli utenti della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e delle sue caratteristiche.
La società, che dovrà fornire un’idonea informativa ai dipendenti sull’uso delle body cam, si è impegnata a rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e a siglare un apposito accordo con le organizzazioni sindacali.
Fonte: Garante Privacy