Salve Stefano,
sono tutti concordi nell’indicare che nel corso dei controlli a campione, non è possibile registrare l’esito del controllo (sia esso positivo che negativo).
Ovviamente non potendo registrare l’esito del controllo diventa difficile poter soddisfare quanto espresso nelle FAQ del Governo (alla versione disponibile alla data odierna e quindi suscettibili di variazioni) e nello specifico alla FAQ n. 1
“Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?” quando recita “…Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente….” – fonte
www.governo.it/it/articolo/green-pass-fa...sidente-draghi/18223
Ora, per quanto la parte della FAQ riportata si riferisca alla PA, può essere ragionevolmente (in modo cautelativo) estesa anche alle imprese private.
Nello specifico è necessario assicurare
“…con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente…”.
Quindi come assicurare tale misura? Una possibile proposta, che non prevede la registrazione dell’esito del controllo potrebbe essere quella di:
• valutare, come misura di accountability, di
registrare solo il controllo e non l’esito dello stesso (ovvero limitarsi a registrare “oggi ho controllato Pippo, Pluto e Paperino – in alternativa il personale la cui postazione è ubicata al primo piano, ieri ho controllato Minni, Clarabella, Paperina in alternativa il personale la cui postazione è ubicata al secondo piano” e così via – si potrebbe valutare anche una estrazione dei numeri di matricola); mentre se si desiderasse conoscere l’esito di tali controlli (nello specifico quelli che hanno dato esito negativo) si dovrà, ovviamente, analizzare l’eventuale documentazione emessa a seguito delle segnalazione nel caso in cui un collaboratore non risultasse in possesso di green pass valido. Quindi nessuna registrazione di esito di controllo. Tale soluzione, è mio dovere precisarlo, non trova tutti d’accordo e molti professionisti la considerano non rispettosa delle indicazioni del Garante. La mia personale posizione, condivisa con altri colleghi, per rispondere a
tale obiezione si basa sulla differenza (sottile ma non trascurabile) tra la registrazione del controllo – come propongo e non - a mio avviso - ostativa delle indicazioni fornite dal Garante - e la registrazione dell’esito del controllo – come assolutamente vietata. Tale soluzione, inoltre garantisce un modello di accountability che soddisfa, maggiormente del solo esito del numero di controlli effettuati, ma quanto richiesto dalla FAQ di cui sopra.
Infatti, in alternativa alla misura suggerita è quella di registrare esclusivamente, su base giornaliera il numero di collaboratori controllati (misura cumulativa) e non i nominativi – tale misura tutela maggiormente la privacy dei collaboratori, rispetto alla precedente, ma sacrificai in parte l’accountability.
Auspicabile, in ogni caso anche in relazione alle dimensioni ed alle complessità dell’azienda:
• documentare la soluzione adottata (nel Piano Organizzativo si veda anche
www.federprivacy.org/informazione/punto-...-piano-organizzativo)
• condividere la soluzione adottata (in particolare quella che registra il nominativo dei collaboratori controllati – ribadisco non l’esito del controllo) con il DPO e considerare il suo parere;
• effettuare una DPIA, come lei indica giustamente. Tale misura serve, nei casi più complessi, anche per documentare il flusso della gestione delle comunicazioni (Risorse umane, ecc.) e del percorso di “uscita” dall’azienda, nel rispetto della dignità, del collaboratore risultato in possesso di un Green Pass non valido o in mancanza del documento.
Infine da considerare, come ulteriori misure di accountability, anche la registrazione del controllo a campione del Green Pass dei soggetti esterni presenti nel perimetro aziendale. Si veda la FAQ n. 5.
“Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati? I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.”
Ovviamente, in questo caso le comunicazioni relative ad esito negativo del controllo, dovranno essere effettuate al datore di lavoro delle società di somministrazione/azienda che distacca i collaboratori (impresa di pulizie, autisti, addetti alla ristorazione, ecc.). Resta inteso che il collaboratore esterno deve essere allontanato e l’evento segnalato al suo datore di lavoro.
Resto a disposizione per ogni chiarimento, cordialmente monica perego