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Francia: più privacy nei processi civili

Più privacy nei processi civili. Un giudice, quando ordina l'esibizione di documenti, che contengono dati personali di terzi, deve rispettare il principio di minimizzazione, previsto dall'articolo 5 del Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679) e, quindi, deve limitare la richiesta a quanto indispensabile per la decisione della causa, prescrivendo pseudonimizzazione e oscuramento dei dati eccedenti.

È quanto ha stabilito la Corte di cassazione civile francese con la sentenza della seconda sezione del 3/10/2024, n. 859, relativa al ricorso n. 21-20.979. Nel caso specifico, nel corso di una causa intentata da un dipendente, che ha contestato un trattamento salariale discriminatorio, il giudice, per accertare eventuali disparità, ha ordinato al datore di lavoro, ma senza stabilire specifiche precauzioni, di produrre i documenti relativi alla carriera e le buste paga del mese di dicembre di dieci anni di altri nove lavoratori.

Il datore di lavoro si è opposto all'ordine del giudice, invocando l'applicazione della disciplina della privacy. In effetti, i documenti in questione contengono dati personali di terzi, che non sono parte in causa. Il quesito è se e in che misura il giudice, quando ordina l'esibizione di documenti, debba preoccuparsi degli interessi di terzi. La Corte francese, innanzi tutto, risponde che, ai fini di giustizia, l'ordine di esibizione può avere ad oggetto documenti che contengono dati di terzi.

La sentenza in commento, poi, si dedica alle condizioni alle quali l'ordine di esibizione è subordinato. Tra l'altro, ciò ha portato all'annullamento della sentenza impugnata dal datore di lavoro, con rinvio del giudizio al giudice di merito che dovrà applicare i principi enunciati dalla cassazione. Quest'ultima ha stabilito che il giudice, quando ordina l'esibizione di documenti, deve osservare il principio di minimizzazione (articolo 5 Gdpr) e imporre alle parti di utilizzare i dati, contenuti nei documenti, solo ai fini della causa pendente.

La sentenza precisa che il giudice deve preoccuparsi di selezionare i documenti necessari alla decisione della causa e disporre l'oscuramento di tutti i dati non indispensabili per la prova dei fatti. Altre misure ulteriori da valutare sono la pseudonimizzazione dei nomi degli interessati e la limitazione dell'accesso di terzi al fascicolo della causa. La pronuncia, dunque, fissa i termini del bilanciamento tra privacy e esigenze processuali. Attenzione, però, a pensare la privacy riduca il potere istruttorio del giudice o comprometta il diritto alla prova delle parti in causa. Al contrario, la cassazione francese si limita a dire che anche nel giudizio civile ci si deve preoccupare di non far entrare nei fascicoli dati personali non pertinenti ed eccedenti. Considerato che il Gdpr è direttamente applicabile in tutti gli stati dell'Ue, la pronuncia esprime un principio riferito all'articolo 5 Gdpr, con il quale si devono misurare anche i giudici italiani investiti della richiesta di ordinare esibizioni documentali o di disporre di altri poteri istruttori.

Fonte: Italia Oggi - di Antonio Ciccia Messina

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