Anche l'operatore telefonico soggiace alla disciplina sul diritto d'accesso ai documenti della pubblica amministrazione
Secondo il Tar Puglia (sentenza 1499/2021) nessun dubbio: le regole in tema di trasparenza documentale si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico; e per il Tar vanno senz'altro considerati tali i gestori del servizio di telefonia e di navigazione Internet.