Riciclaggio, utilizzabili intercettazioni telefoniche e ambientali provenienti da procedimento non connesso
Nel caso di imputazione per riciclaggio sono utilizzabili le intercettazioni disposte per altro procedimento anche se vi è assenza di connessione tra i due processi. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 37143/2023, precisando che il divieto di utilizzo dei risultati delle captazioni disposte in altro procedimento penale viene meno se tali risultati sono rilevanti e indispensabili per il perseguimento di reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza, come appunto nel caso del riciclaggio.
In tale circostanza diventa quindi spendibile l'intercettazione disposta in una diversa vicenda processuale in base alla nuova formulazione dell'articolo 270 del Codice di procedura penale come modificato dal Dl 161/2019.
Limite temporale - Il ricorso respinto dalla Cassazione penale in realtà contestava l'applicabilità delle nuove regole che "aprono" all'utilizzo di intercettazioni provenienti da altro procedimento facendo rilevare che la novella fosse applicabile solo in caso di procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.
Ma la Cassazione corregge il tiro della lamentela respinta facendo rilevare che tale limite temporale si riferisce non al procedimento da cui provengono le intercettazioni che si vogliono utilizzare, ma al procedimento "anche non connesso" nel quale si ritiene che le risultanze reperite aliunde siano necessarie per l'accertamento del reato che preveda l'arresto in flagranza. E, quindi, è a tale secondo procedimento che va applicato il perimetro temporale dell'iscrizione a ruolo successiva al 31 agosto 2020.
Fonte: Il Sole 24 Ore - di Paola Rossi