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Provvedimenti dell'Anac, quando garantire la riservatezza sui dati personali

Nei provvedimenti dell'Anac non soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è ammessa la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cosiddetto «principio di pertinenza e non eccedenza»). Lo ha affermato il Consiglio di Stato nel parere n. 1484 del 6 maggio 2020 sul regime di pubblicità degli atti dell'Anac.

Il Consiglio di Stto si è pronunciato sulla privacy dei provvedimenti dell'Anac

Il parere si esprime sul documento Anac recante «regole per la classificazione, redazione, massimazione e pubblicazione degli atti dell'Autorità» che ha la finalità di ricondurre a unitarietà alcune precedenti delibere e linee guida adottate dall'Autorità.

Per l'Anac le delibere e i provvedimenti che scaturiscono da attività e procedimenti che svolge nell'esercizio di compiti istituzionali, in particolare quelli afferenti alle funzioni consultive e di vigilanza, non sembrano rientrare tra gli atti e i documenti che essa ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del dlgs. 33/2013 o di altra disposizione di legge, eccezion fatta per l'articolo 45, comma 4, del d.lgs. 33/2013 (in materia di inadempimento degli obblighi di pubblicazione di dati inerenti gli incarichi politici e assimilati) e per le linee guida e gli altri atti di regolazione flessibile afferenti ai contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (che prevede fra l'altro «adeguata pubblicità anche sulla Gazzetta Ufficiale»).

Nel parere, la sezione consultiva ha chiarito innanzitutto che la trasparenza dell'attività dell'Anac non è affidata ad un unico regime di pubblicità, essendo al contrario possibile individuare numerose, e molto differenti, regole volte ad assicurare la trasparenza.

Per tale ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto che spettasse all'Anac, di volta in volta, sussumere i diversi atti in una delle cinque categorie ora rappresentate. Dopo aver compiuto tale operazione di qualificazione, l'amministrazione individuerà il relativo regime di pubblicità.

In relazione poi al rispetto della normativa sulla privacy è chiaro che le regole da osservare saranno molto diverse a seconda che la legge prescriva la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul proprio sito internet o, in ipotesi, nulla dica. È evidente, si legge nel parere, che quando la legge prescrive la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ragionevolmente si tratterà di atti rispetto ai quali generalmente non viene in rilievo l'esigenza di garantire la riservatezza di eventuali terzi.

Nelle altre ipotesi, invece, le esigenze di riservatezza di eventuali terzi, dovranno essere garantite nel rispetto della legge e delle regole, nonché delle modalità, indicate dal garante per la protezione dei dati personali nel parere 26 febbraio 2020, n. 38. È quindi consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cosiddetto «principio di pertinenza e non eccedenza»).

Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

Fonte: Italia Oggi del 12 giugno 2020

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