Ministero dell'istruzione: l'obbligo di informazione sulle retribuzioni non c'è più, ora i sindacati devono fare un'istanza d'accesso
Per accedere ai dati delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori con il fondo d'istituto, i rappresentanti sindacali dovranno necessariamente presentare una richiesta di accesso agli atti, secondo le regole dettate dalla legge 241/90 o dal decreto legislativo 33/2013. Lo ha stabilito il ministero dell'istruzione con una nota emanata il 20 aprile scorso (594/2021). La nota, che mette fine alla querelle, riprende un parere del garante della privacy emessa il 28 dicembre 2020 (49472) e recepisce anche una interpretazione adottata dall'Aran in risposta a un quesito analogo (prot. n. 5352/1.8.e del 5/10/2020).
La normativa contrattuale, secondo l'amministrazione scolastica, che disponeva l'obbligo per i dirigenti scolastici di fornire i dati in sede di informazione sindacale non è più in vigore, perché non è stata recepita nell'ultimo contratto. E dunque, l'obbligo non c'è più. Il nodo del contendere ruota intorno all'interesse delle organizzazioni sindacali di conoscere i singoli importi corrisposti ai singoli lavoratori retribuiti con il fondo d'istituto. Interesse che si fonda sulla necessità di tutelare l'interesse collettivo derivante dall'applicazione dei contratti integrativi d'istituto. Accordi con i quali vengono pattuite le regole sulla retribuzione degli incarichi che sono assegnati per dare attuazione al piano dell'offerta formativa. I dirigenti scolastici, invece, sono inclini a ritenere che i dati vadano forniti in forma aggregata. Fatto, questo, che viene ritenuto insufficiente dalle organizzazioni sindacali per effettuare il controllo «a valle».
Resta il fatto che la vecchia disciplina contrattuale relativa alle relazioni sindacali è stata sostituita integralmente dal nuovo dettato contrattuale. E il nuovo contratto prevede solo che il dirigente scolastico debba fornire una compiuta informazione preventiva sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto. Fermo restando che in questa materia le organizzazioni sindacali possono comunque chiedere il cosiddetto confronto previsto dall'articolo 6 del nuovo contratto.
E infine, all'esito del confronto, il dirigente scolastico è obbligato a fornire una informazione successiva sui relativi esiti. In ogni caso, i dati sono comunque accessibili con una mera istanza. Questa possibilità, peraltro indicata dallo stesso ministero, è espressamente prevista dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90 e dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. E c'è già una pronuncia positiva da parte dei giudici amministrativi.
La sentenza è stata emessa dal Tar Friuli-Venezia-Giulia il 3 febbraio scorso (42/2021). E verte proprio sul diritto di accesso ai dati disaggregati. A questo proposito i giudici amministrativi hanno chiarito che, sebbene esista una clausola negoziale del contratto del 2018 che preveda la sostituzione di tutte le clausole previgenti, anche dalle clausole superstiti rileva un obbligo, per i dirigenti scolastici, di fornire alle organizzazioni sindacali i dati dei singoli compensi erogati ai singoli lavoratori in quanto tratti dal fondo di istituto. Le disposizioni contenute in tali clausole, infatti, consentono «di riconoscere la piena legittimazione dell'associazione sindacale… ad esercitare l'accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori».
Tanto più che sussistono «gli elementi richiesti dall'art. 22, comma 1, lettera c) della legge 241 del 1990» e cioè un interesse diretto, concreto e attuale, alla verifica della congruità tra quanto contrattato e corrisposto, e una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, costituita dal diritto all'informazione dell'associazione sindacale sulle materie nelle quali si esplica la contrattazione collettiva. La sentenza del Tar, peraltro, è conforme all'orientamento consolidato della VI sezione del Consiglio di stato (sentenza 4417/2018).
Orientamento secondo il quale l'organizzazione sindacale: «ha diritto a conoscere, acquisendone la copia», si legge nella sentenza, «tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute) delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo, senza necessità di alcuna riduzione della massa documentale o di informazioni contenute in ciascun documento».
Ciò perchè si tratta di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, così come previsto dall'articolo 24, comma 7, primo periodo, della legge 241/90. E cioè gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del fondo di istituto.
Fonte: Italia Oggi del 27 aprile 2021