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Le scuole non possono basare il trattamento dei dati personali sul consenso degli interessati

Le scuole non possono usare il consenso degli interessati per trattare i dati. La normativa sulla privacy impone alle pubbliche amministrazioni di agire con presupposti diversi dal consenso (osservanza dell'interesse pubblico). È quanto precisato dal Garante della privacy nella motivazione dell'Ingiunzione n. 148 del 28 aprile 2022.

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