Data Retention, riforma applicata anche ai processi in corso
Via libera all’utilizzo anche nei procedimenti penali in corso dei dati acquisiti attraverso i tabulati telefonici. L’esplicita previsione di una fase transitoria costituisce l’elemento nuovo e di maggior rilevo inserito nel corso dei lavori parlamentari al testo del decreto legge 132 dal composito contenuto (si va dalla disciplina dell’acquisizione dati, alla difesa, all’Irap, ai referendum). Il testo della legge di conversione verrà votato oggi alla Camera con la fiducia, per poi passare all’esame del Senato.
Venendo incontro alle perplessità espresse pochi giorni fa anche dal Massimario della Cassazione, che era giunto a ritenere comunque possibile un ritorno alla Corte di giustizia europea per una nuova valutazione della disciplina introdotta, adesso il provvedimento prevede regole da applicare ai giudizi in corso, stabilendo che «i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni». Inoltre l’acquisizione è possibile per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.
Precipitato di un dibattito svolto in Commissione sulla necessità di circoscrivere l’utilizzo invece dei trojan o di assicurarne comunque un uso più meditato affidano la scelta a un collegio di tre giudici, che ha visto un confronto interno alla maggioranza, è l’aggiunta dell’aggettivo «specifiche» alle ragioni che autorizzano all’impiego del captatore del contenuto delle comunicazioni.
Il decreto legge interviene per adeguare l’ordinamento italiano alla sentenza della Corte di giustizia Ue del marzo scorso fissando le condizioni per l’acquisizione dei dati (in Commissione è stato previsto che i dati devono essere rilevanti per l’accertamento dei fatti e non più per la prosecuzione delle indagini) e il procedimento, per il quale è, in condizioni normali, necessaria l’autorizzazione del giudice, non bastando più il solo intervento del Pm.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 10 novembre 2021